
Emanuele Ballerini
GLI STRUMENTI DELLA SOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Inquadramento e caratteristiche principali
Ad oggi gli strumenti previsti dal Codice della Crisi per la soluzione della crisi da sovraindebitamento sono:
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Concordato minore
Liquidazione controllata
e rappresentano un’evoluzione degli istituti previsti dalla Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio) con cui condividono i principi generali pur presentando significative differenze.
A questi tre strumenti il Codice della Crisi ne aggiunge un quarto denominato esdebitazione del sovraindebitato incapiente, procedura di carattere residuale con requisiti di accesso definiti e particolarmente stringenti in ragione della particolarità dell’istituto.
L’articolo si pone l’obiettivo di inquadrare i vari strumenti indicandone le caratteristiche principali mentre approfondimenti su particolari aspetti di ogni procedura saranno oggetto di appositi interventi.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Passando all’analisi dei vari strumenti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento il primo previsto dal Codice della Crisi è la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Si tratta dello strumento tipico per chi ha debiti personali (finanziamenti, carte di credito, mutui ecc…) accessibile, come indicato nel nome, dal consumatore ovvero, come indicato dall’art. 2 comma 1 lettera e) CCII, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone o di società in accomandita per azioni, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Consiste nella presentazione al Tribunale competente di un ricorso contenente un piano di ristrutturazione dei debiti.
Il Tribunale vaglia la proposta e, in presenza delle condizioni di legge, omologa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
L’intera procedura ruota intorno a cinque punti fondamentali:
assenza di precedenti esdebitazioni;
qualifica di consumatore;
meritevolezza;
piano da proporre ai creditori;
alternativa liquidatoria.
Assenza di precedenti esdebitazioni
Il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Qualifica di Consumatore
È il requisito che valuta la tipologia di debiti. Non è possibile proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore nel caso in cui le obbligazioni contratte siano riconducibili all’esercizio di un’attività (imprenditoriale, commerciale, professionale o artigiana).
Meritevolezza
Va ad analizzare la condotta del debitore, escludendo dall’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a chi ha causato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave, atti in frode o malafede.
In altre parole, chi presenta la proposta non deve aver causato la propria situazione debitoria in modo scorretto o irresponsabile.
Va ricordato che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è prevista, come nel caso del concordato minore, la votazione da parte dei creditori a cui, pertanto, viene imposto il piano omologato dal Tribunale.
In ragione di ciò la valutazione della meritevolezza rappresenta una tutela per il ceto creditorio contro abusi dello strumento di composizione della crisi.
Piano da proporre ai creditori
La legge dispone che il contenuto del piano è libero e può prevedere il pagamento in quota dei debiti.
Viene tuttavia posto un limite alla falcidia dei beni muniti di privilegio, pegno o ipoteca in quanto questi devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.
Alternativa liquidatoria
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve prevedere una soddisfazione maggiore per i creditori concorsuali rispetto a quella raggiungibile con la liquidazione controllata. Per tale ragione possono essere previsti anche apporti di finanza esterna che rendano maggiormente conveniente questa procedura rispetto all’alternativa liquidatoria.
Concordato minore
Subito dopo la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore il Codice della Crisi si occupa dell’istituto del concordato minore.
Riguarda principalmente piccoli imprenditori, artigiani e professionisti, anche cessati, e si tratta di uno strumento con una connotazione negoziale, previsto per i soggetti non consumatori con limiti dimensionali al di sotto di quelli previsti per la liquidazione giudiziale ed il concordato preventivo, in cui è previsto che la proposta di risanamento sia posta al vaglio dei creditori i quali, con il loro voto, ne decidono la sorte.
Elementi caratterizzanti della procedura sono:
requisiti di ammissibilità;
tipologia di concordato;
contenuto del piano;
votazione dei creditori.
Requisiti di ammissibilità
Il concordato minore non può essere proposto da chi abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o che sia stato esdebitato due volte. Inoltre è inammissibile la domanda presentata da chi abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Tipologia di concordato
In linea con l’intera struttura e principi del Codice della Crisi, il concordato minore nasce come strumento di risanamento volto alla conservazione dell’attività imprenditoriale, artigiana o professionale e, quindi, in ipotesi di continuità.
Tuttavia non sempre è possibile mantenere attiva l’attività esercitata per questo motivo è previsto anche il concordato minore di tipo liquidatorio.
In questo secondo caso, tuttavia, l’articolo 74 comma 2 impone che il piano preveda un apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
Contenuto del piano
Anche in questo caso il contenuto del piano è libero e può prevedere sia il soddisfacimento parziale dei crediti che la suddivisione in classi degli stessi.
È comunque posto un limite alla falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca in quanto questi non possono essere soddisfatti in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Votazione dei creditori
Nella procedura di concordato minore, così come in quella di concordato preventivo, la valutazione dei creditori in ordine alla proposta diventa un momento centrale in grado di decidere le sorti della procedura concorsuale.
La procedura prevede che l’approvazione venga raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (rilevanza in termini percentuali), tuttavia qualora un creditore sia titolare di diritti tali da far superare, da solo, la maggioranza, è prevista la votazione per teste (voto favorevole della maggioranza dei creditori indipendentemente dal valore del credito).
Qualora sia prevista la suddivisione in classe dei creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza è raggiunta nel maggior numero di classi.
Il voto può essere esercitato solo dai creditori chirografari e dai privilegiati per la parte non coperta dalla causa di prelazione.
I creditori privilegiati possono esprimere il loro voto anche nel caso in cui rinuncino al proprio privilegio in tutto o in parte.
Non sono ammessi al voto i creditori in conflitto di interesse, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, altresì non viene prevista l’espressione del voto nemmeno per la società che controlla la debitrice (qualora anche quest’ultima sia una società), le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo nonché i cessionari e gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dalla domanda.
Liquidazione Controllata
Finora sono state esposte procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dove il proponente formula una ipotesi di ripianamento dell’esposizione debitoria mettendo a disposizione i propri beni presenti (come mobili ed immobili) ma anche futuri (come quote degli stipendi futuri), l’entità dell’offerta ai creditori è determinata dal debitore e può non essere corrispondente al totale del proprio patrimonio.
La liquidazione controllata, invece, è la soluzione prevista quando non è possibile proporre un piano sostenibile ed ha l’esclusivo intento di procedere a monetizzare il patrimonio.
Elementi caratterizzanti della procedura sono:
residualità della procedura;
possibilità di apertura su istanza del creditore;
spossessamento;
stato passivo.
Residualità della procedura
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è uno strumento normativo innovativo che cambia il paradigma su cui fu promulgata la legge fallimentare.
Quest’ultima infatti, sebbene nel tempo modificata per rispondere alle mutate esigenze economiche e sociali, nella sua originale impostazione (risalente al 1942) si configurava come lo strumento per escludere dal contesto economico il debitore insolvente.
Oggi il rinnovato Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza accoglie in un unico corpus normativo una disciplina unitaria tesa a tentare il salvataggio ogni qual volta la crisi sia reversibile e, in extrema ratio procedere alla liquidazione di quanto disponibile.
Per tale ragione la liquidazione controllata può essere definita come una procedura residuale, ovvero uno strumento utilizzabile anche nell’ipotesi in cui non trovino applicazione le altre procedure previste dal Codice.
Possibilità di apertura su istanza del creditore
E’ previsto che la richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata possa essere richiesta anche da un creditore qualora l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sia superiore a cinquanta mila euro.
Spossessamento
Nella liquidazione controllata, al contrario, si attua uno spossessamento immediato del patrimonio disponibile alla data di apertura della procedura sicché tutti i beni presenti vengono direttamente acquisiti all’attivo concorsuale con eccezione di:
a) crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 cpc;
b) crediti aventi carattere alimentare e mantenimento, stipendi, pensioni e salari nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento del sovraindebitato e della famiglia;
c) frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, beni costituiti in fondo patrimoniale e frutti degli stessi (salvo quanto previsto dall’art. 170 codice civile);
d) quanto non possa essere pignorato per disposizione di legge.
Stato passivo
Successivamente all’apertura della liquidazione controllata viene nominato da parte del Tribunale un liquidatore che ha il compito di porre in essere le attività necessarie a monetizzare i beni disponibili e quelli successivamente pervenuti per la distribuzione in favore dei creditori.
La distribuzione avviene sulla base di una gradazione che viene stilata sulla scorta delle cause di prelazione attribuite a ciascuna posizione dalla Legge.
Per tale ragione è previsto che i creditori presentino al liquidatore un’istanza di ammissione al passivo specificando l’entità del credito, la sua origine, l’eventuale privilegio attribuito dalla Legge e la documentazione di supporto.
La verifica dei crediti operata dal liquidatore rappresenta un momento fondamentale in quanto solo i creditori che risultano ammessi allo stato passivo potranno partecipare alla distribuzione delle somme rinvenenti dall’attività di liquidazione.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Il nuovo Codice della Crisi accoglie anche un istituto che nella Legge 3/2012 era disciplinato nell’ambito della liquidazione del patrimonio e che, nell’attuale D.Lgs. 14/2019 viene prevista nella sezione dedicata all’esdebitazione.
Si tratta dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, strumento che consente, al debitore persona fisica meritevole ma non in grado di offrire alcuna utilità diretta o indiretta, l’esdebitazione per una sola volta.
Gli elementi caratterizzanti dell’istituto sono:
strumento una tantum;
assenza di utilità per i creditori;
meritevolezza.
Strumento una tantum
Il sovraindebitato incapiente può ricevere l’esdebitazione soltanto una volta.
Assenza di utilità per i creditori
Può accedere allo strumento chi non possieda utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura da offrire ai creditori.
Per utilità diretta si intende quella derivante dal proprio patrimonio mentre, con utilità indiretta, si fa riferimento a eventi esterni che possano apportare al soggetto richiedente beni, liquidità o crediti (ad esempio un’eredità).
Per tale ragione è previsto un controllo triennale, da parte del Gestore, volto a verificare se sopravvenga attivo che consenta il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
È opportuno precisare che, con riferimento ai redditi prodotti, non vengono considerati rilevanti ai fini della procedura (in altre parole è consentito accedervi) qualora questi, rapportati su base annua e dedotte le spese di produzione e quanto necessario al sostentamento del richiedente e della sua famiglia, non sia superiore all’ammontare dell’assegno sociale Inps aumentato della metà e moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE.
In termini semplificati, assumendo l’assegno sociale valido per l’anno 2026, pari ad euro 7.101,12 (euro 546,24 mensili per 13 mensilità) e una scala di equivalenza ISEE pari a 1,57 (nucleo familiare di 2 persone senza maggiorazioni per particolari condizioni) il limite indicato dalla norma risulterà come segue:
(7.101,12+50%)×1,57=16.723,14
In questo particolare caso, un reddito di euro 16.723,14, corrispondenti ad euro 1.393,59 mensili, ricorre il presupposto dell’incapienza previsto dalla norma.
Attenzione, i valori indicati hanno finalità esplicativa e possono variare nel tempo.
Meritevolezza
Come anche per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la valutazione della meritevolezza, intesa come assenza di atti di dolo, colpa grave, frode o malafede, assume un ruolo centrale nell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente e rappresenta una tutela per il ceto creditorio contro abusi nell’utilizzo dello strumento.
Conclusioni
Gli strumenti previsti dal Codice della Crisi offrono soluzioni differenziate, costruite in funzione della posizione del debitore e della natura dell’indebitamento.
La scelta dello strumento più adeguato richiede una valutazione attenta del caso concreto: per questo motivo è fondamentale il supporto di un professionista.
