Emanuele Ballerini

ESECUZIONE FORZATA E SOVRAINDEBITAMENTO NEL CODICE DELLA CRISI: REGOLE, EFFETTI E NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

Premessa

Il rapporto tra procedure esecutive individuali (quali pignoramenti immobiliari, mobiliari o presso terzi) e strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento è estremamente frequente nella prassi applicativa e presenta particolare interesse poiché impone di bilanciare due esigenze contrapposte:

• da un lato, la tutela collettiva dei creditori propria delle procedure concorsuali;

• dall’altro, il diritto del singolo creditore ad agire per il recupero del proprio credito.

Il rafforzamento della dimensione concorsuale comporta inevitabilmente una compressione dell’iniziativa individuale del creditore, con il rischio – almeno in astratto – di un utilizzo strumentale delle procedure di regolazione della crisi.

La materia ha conosciuto una progressiva evoluzione normativa: dapprima nell’ambito della legge fallimentare, successivamente con la Legge n. 3/2012 e, da ultimo, con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito, “CCII”), che ha innovato in modo significativo – pur senza stravolgere integralmente il sistema previgente – la disciplina del sovraindebitamento.

Il presente contributo analizza il rapporto tra esecuzione forzata e procedure di sovraindebitamento alla luce del CCII, evidenziando le principali differenze rispetto alla disciplina della Legge n. 3/2012. Particolare attenzione sarà dedicata agli effetti sospensivi delle procedure e al recente intervento della Corte di Cassazione in materia di credito fondiario.

L’articolo 13 del D.L. 83/2015: l’avvertimento nell’atto di precetto

L’art. 13 del D.L. 83/2015 ha modificato l’art. 480 c.p.c., introducendo l’obbligo di inserire nell’atto di precetto un avvertimento rivolto al debitore circa la possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.

La relazione illustrativa chiarisce che tale previsione è finalizzata a consentire al debitore, ove ne ricorrano i presupposti, di accedere a una procedura concorsuale e conseguire il beneficio dell’esdebitazione, secondo la logica della cosiddetta “seconda chance” (fresh start).

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio bilanciamento tra esecuzione individuale e tutela concorsuale, evidenziando un orientamento del legislatore volto a favorire strumenti idonei al risanamento del debitore, risultato difficilmente conseguibile nell’ambito della sola esecuzione individuale.

Evoluzione della disciplina: dalla Legge 3/2012 al CCII

I rapporti tra azioni esecutive individuali e procedure di sovraindebitamento sono stati disciplinati sia dalla Legge n. 3/2012 sia dal CCII, con differenze rilevanti soprattutto sotto il profilo degli effetti sospensivi.

La Legge 3/2012

Accordo di composizione della crisi

L’art. 10, comma 2, lett. c), prevedeva che, con il decreto di apertura, il giudice disponesse il divieto – a pena di nullità – di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, nonché di disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione.

La sospensione presentava i seguenti caratteri:

• automatica, in quanto non subordinata a istanza di parte;

• generalizzata, riguardando sia le azioni pendenti sia quelle future, con esclusione dei crediti impignorabili.

L’effetto sospensivo si produceva solo con il decreto di apertura, non essendo prevista un’anticipazione al momento del deposito del ricorso, diversamente da quanto stabilito, ad esempio, dall’art. 168 l.fall. in materia di concordato preventivo.

Piano del consumatore

L’art. 12-bis, comma 2, prevedeva la facoltà per il giudice di sospendere, con il decreto che disponeva la convocazione dei creditori, specifici procedimenti di esecuzione forzata idonei a pregiudicare la fattibilità del piano.

In tale procedura la sospensione era:

• discrezionale, essendo rimessa alla valutazione del giudice;

• selettiva, poiché limitata alle procedure suscettibili di compromettere la fattibilità del piano.

La formulazione dell’art. 12-bis non prevedeva espressamente la possibilità di inibire azioni esecutive o cautelari non ancora intraprese.

Liquidazione del patrimonio

L’art. 14-quinquies prevedeva l’impossibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nonché di

acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

L’effetto sospensivo era quindi:

• automatico, in quanto non subordinato a istanza di parte;

• generalizzato, riferito a tutte le azioni cautelari ed esecutive.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il CCII ha introdotto tre procedure principali dedicate ai soggetti che non presentano i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), per accedere alle procedure maggiori (concordato preventivo e liquidazione giudiziale):

1. concordato minore;

2. ristrutturazione dei debiti del consumatore;

3. liquidazione controllata.

Per ciascuna di esse il legislatore ha disciplinato il rapporto con le procedure esecutive individuali.

Concordato minore

l concordato minore raccoglie l’eredità dell’accordo di composizione della crisi. Anche in questo caso l’effetto sospensivo delle esecuzioni individuali non si produce dalla data del deposito del ricorso, bensì dalla data di apertura della procedura.

L’art. 78 CCII prevede che il giudice, su istanza del debitore, disponga il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

L’effetto è quindi:

• non automatico, ma subordinato a specifica domanda;

• generalizzato, in quanto riferito alla generalità delle azioni esecutive individuali.

A differenza di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lett. c), della Legge n. 3/2012, la mancata riproduzione espressa, nell’art. 78 CCII, della deroga relativa ai crediti impignorabili ha generato alcune incertezze interpretative sull’estensione dell’effetto sospensivo anche a tali crediti.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore sostituisce il previgente piano del consumatore disciplinato dalla Legge n. 3/2012.

L’art. 70 CCII prevede che il giudice, su istanza del debitore, possa:

• sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

• disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

La sospensione è dunque:

• non automatica, ma subordinata a domanda;

• discrezionale, poiché presuppone una valutazione giudiziale circa l’incidenza delle procedure esecutive sulla fattibilità del piano.

Il giudice può inoltre adottare ulteriori misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione.

Secondo l’orientamento prevalente, tuttavia, tale potere non si estende alle procedure esecutive aventi ad oggetto beni non appartenenti al patrimonio del debitore. Ad esempio, non sarebbe possibile sospendere l’esecuzione relativa a un immobile di proprietà di un terzo soggetto, pur se occupato dal debitore sovraindebitato in assenza di titolo opponibile.

Particolarmente rilevante è il fatto che, nel sistema del CCII, le misure conservative possano essere mantenute sino all’omologa del piano. Si tratta di un termine significativamente più ampio rispetto a quello previsto dalla Legge n. 3/2012, con conseguente rafforzamento della tutela del patrimonio del debitore.

Liquidazione controllata

La liquidazione controllata rappresenta l’evoluzione della liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge n. 3/2012 e presenta un più stretto raccordo con la disciplina della liquidazione giudiziale.

In materia di rapporti tra esecuzione collettiva ed esecuzione individuale, l’art. 270 CCII richiama infatti l’art. 150 CCII – dettato per la liquidazione giudiziale – il quale stabilisce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, salvo diverse disposizioni di legge.

La sospensione è quindi:

• automatica, in funzione della conservazione del patrimonio esistente alla data di apertura della procedura;

• generale, salvo deroghe previste dalla legge.

Proprio con riferimento alle deroghe di legge si è sviluppato un significativo dibattito giurisprudenziale circa l’applicabilità alla liquidazione controllata del privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB in materia di credito fondiario.

Effetti della sospensione nel processo esecutivo

Occorre ora chiarire come gli effetti sospensivi previsti dal CCII vengano recepiti nel processo esecutivo e quali siano i poteri attribuiti al giudice dell’esecuzione.

La questione assume particolare rilievo nelle procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore, soprattutto nell’ipotesi di successiva revoca o mancata omologazione.

Una volta dichiarata la sospensione o l’improcedibilità delle azioni esecutive individuali da parte del giudice della procedura di sovraindebitamento, il giudice dell’esecuzione provvede, su istanza della parte interessata, adottando i conseguenti provvedimenti nel fascicolo esecutivo.

Con riferimento alla natura del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, n. 25802 del 2 dicembre 2015), pronunciandosi in tema di concordato preventivo, ha affermato che:

“La proposizione della domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell’art. 168, comma 1, l.fall., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza (…)”.

Da tale principio si ricava che il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha natura prevalentemente ricognitiva dell’effetto sospensivo maturato nell’ambito della procedura concorsuale.

Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice dell’esecuzione possa svolgere alcune verifiche in concreto. Ad esempio:

• se la procedura riguardi effettivamente il patrimonio del debitore;

• se vi siano beni in comproprietà;

• se l’esecuzione coinvolga anche beni appartenenti a soggetti terzi.

Durante il periodo di sospensione non potrà essere emessa l’ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c., pur restando validi gli atti già compiuti.

Permane invece la custodia del bene pignorato, con conseguente necessità che il custode continui a svolgere le attività di conservazione.

Il rapporto con l’ordine di liberazione

Particolarmente delicato è il rapporto tra sospensione dell’esecuzione e ordine di liberazione emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.

Poiché la liberazione dell’immobile costituisce attività strettamente connessa alla custodia, la sospensione della procedura esecutiva non comporta automaticamente la sospensione dell’ordine di liberazione.

La prassi applicativa, tuttavia, non è uniforme.

La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice dell’esecuzione, il quale potrà sospendere la liberazione tenendo conto della sospensione della vendita e delle esigenze di conservazione del valore del bene, soprattutto in vista di una possibile ripresa della procedura.

Diversa è invece l’ipotesi dell’ordine di liberazione emesso successivamente al versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario.

In tale caso dovrà essere tutelata la posizione dell’aggiudicatario in vista dell’emissione del decreto di trasferimento.

La fase distributiva

Con riferimento alla fase distributiva, la distribuzione delle somme dovrà essere sospesa e gli importi eventualmente disponibili dovranno essere restituiti al debitore oppure trasferiti al liquidatore nominato nell’ambito della procedura concorsuale.

Ripresa dell’esecuzione

In caso di revoca della procedura o di mancata omologazione, il creditore può riattivare la procedura esecutiva nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 627 c.p.c., in quanto compatibile.

Ai sensi di tale disposizione, il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, comunque, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.

Applicazione dell’articolo 41 TUB alla liquidazione controllata

Un tema particolarmente rilevante riguarda i mutui ipotecari fondiari, per i quali la legge prevede una disciplina speciale.

L’art. 41 del Testo Unico Bancario stabilisce infatti che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari possa essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.

Il curatore mantiene la facoltà di intervenire nella procedura esecutiva e l’eventuale eccedenza rispetto alla quota spettante alla banca deve essere attribuita alla procedura concorsuale.

La disposizione si coordinava con l’art. 51 l.fall., il quale prevedeva che, salvo diversa disposizione di legge, dalla dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare potesse essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Ne derivava quindi una deroga espressa al principio dell’automatic stay in favore del creditore fondiario.

Il contrasto giurisprudenziale

Nell’ambito della Legge n. 3/2012 mancava un espresso coordinamento con la disciplina del Testo Unico Bancario.

Per tale ragione parte della giurisprudenza (Tribunale di Modena, 1 giugno 2017; Tribunale di Vicenza, 24 marzo 2020) aveva escluso l’applicabilità del privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB.

Con l’entrata in vigore del CCII, l’art. 270 richiama espressamente l’art. 150 CCII, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 51 l.fall., prevedendo deroghe alla regola generale dell’improcedibilità delle azioni esecutive.

Sulla base di tale coordinamento normativo, parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Ravenna, 17 luglio 2023; Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 20 luglio 2023) ha riconosciuto la permanenza del privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB anche nella liquidazione controllata.

Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Verona (20 dicembre 2022) e il Tribunale di Modena (3 marzo 2023), secondo cui il legislatore, se avesse voluto estendere espressamente il privilegio fondiario alla liquidazione controllata, sarebbe intervenuto direttamente sul Testo Unico Bancario.

L’intervento della Corte di Cassazione

In presenza del contrasto interpretativo, il Tribunale di Brescia, con decreto del 3 ottobre 2023, ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione chiedendo se il privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, TUB fosse opponibile anche nell’ambito della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII.

Con sentenza n. 22914 del 17 maggio 2024 (depositata il 19 agosto 2024), la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha risolto il contrasto, affermando il seguente principio di diritto:

“Il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale (…) sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata (…)”.

La pronuncia assume particolare rilievo poiché consolida l’orientamento favorevole alla permanenza del privilegio processuale del creditore fondiario anche nell’ambito delle procedure minori disciplinate dal CCII.

Conclusioni

Il rapporto tra esecuzioni individuali e procedure concorsuali di sovraindebitamento ha subito una significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Nel passaggio dalla Legge n. 3/2012 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha rafforzato il coordinamento tra tutela concorsuale e processo esecutivo, introducendo discipline più articolate e strumenti maggiormente orientati alla conservazione del patrimonio del debitore.

Particolarmente rilevante è stato il dibattito relativo all’applicabilità dell’art. 41 TUB alla liquidazione controllata, recentemente risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22914/2024.

La materia resta comunque caratterizzata da profili interpretativi complessi e da una significativa incidenza delle peculiarità del caso concreto.

Per tale ragione, la valutazione della procedura più idonea e delle possibili interazioni con eventuali azioni esecutive richiede un’attenta analisi tecnica e il supporto di professionisti specializzati.

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