
Emanuele Ballerini
Concordato minore e imprenditore cessato: ammissibilità della ditta individuale e limiti per la società cancellata
Premessa
Un tema molto discusso nell’ambito della disciplina del sovraindebitamento riguarda l’ammissibilità al concordato minore dell’imprenditore cessato e, più in generale, dei soggetti cancellati dal Registro delle imprese.
La questione ha assunto particolare rilievo dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”), il quale, all’art. 33, comma 4, prevede che:
“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile”.
La formulazione normativa ha dato luogo a un ampio dibattito interpretativo: tale preclusione riguarda anche l’imprenditore individuale cessato oppure soltanto l’imprenditore collettivo estinto a seguito della cancellazione?
La giurisprudenza di merito ha progressivamente elaborato orientamenti differenti, spesso valorizzando la distinzione tra cessazione dell’attività ed estinzione del soggetto giuridico.
1. Dalla Legge 3/2012 al Codice della crisi: continuità e differenze
La Legge n. 3/2012 non conteneva una disposizione espressa analoga all’attuale art. 33, comma 4, CCII.
Nel sistema originario del sovraindebitamento:
• l’accordo di composizione della crisi risultava accessibile anche a soggetti che avevano cessato l’attività;
• assumeva rilevanza soprattutto la qualità soggettiva del debitore “non fallibile”;
• non vi era una specifica preclusione legata alla cancellazione dal Registro delle imprese.
Con il CCII, invece, il legislatore ha introdotto una disciplina più strutturata, distinguendo:
• il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
• il concordato minore;
• la liquidazione controllata.
Il concordato minore ha sostanzialmente assorbito l’accordo di composizione della crisi previsto dalla Legge 3/2012, ma con una maggiore attenzione alla continuità dell’attività imprenditoriale o professionale.
L’art. 74 CCII stabilisce infatti che il concordato minore è destinato ai debitori non consumatori e deve avere quale scopo principale il perseguimento della continuità aziendale o professionale, ammettendo, in via residuale, una finalità liquidatoria assistita da apporti esterni idonei ad aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Il problema nasce dunque dal difficile coordinamento tra la natura negoziale e la funzione esdebitatoria del concordato minore, da un lato, e la preclusione posta dall’art. 33, comma 4, CCII.
2. Ditta individuale cessata e concordato minore
La questione maggiormente dibattuta riguarda l’accesso al concordato minore dell’imprenditore individuale che abbia cessato l’attività e provveduto alla cancellazione dal Registro delle imprese.
Il problema interpretativo nasce dal coordinamento tra l’art. 33 comma 4 CCII, che dichiara inammissibile la domanda proposta dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, e la peculiare struttura dell’impresa individuale, nella quale non vi è distinzione soggettiva tra imprenditore e persona fisica.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha sviluppato orientamenti non univoci.
2.1 L’orientamento restrittivo
Secondo un primo orientamento, di carattere maggiormente aderente al dato letterale dell’art. 33, comma 4, CCII, la cancellazione dal Registro delle imprese precluderebbe l’accesso al concordato minore indipendentemente dalla natura individuale o collettiva dell’impresa.
Tale impostazione valorizza:
• il dato testuale della norma;
• la funzione prevalentemente orientata alla continuità del concordato minore;
• la necessità di evitare un utilizzo dello strumento in assenza di attività economica ancora in essere.
In questa prospettiva, la cessazione dell’attività imprenditoriale farebbe venir meno il presupposto funzionale del concordato minore, residuando quale strumento tipico di regolazione della crisi la liquidazione controllata.
L’orientamento restrittivo ha trovato un significativo momento di emersione sistematica nel procedimento ex art. 363-bis c.p.c. promosso dalla Corte d’Appello di Firenze con ordinanza del 20 giugno 2023, avente ad oggetto proprio l’accesso al concordato minore da parte dell’imprenditore individuale cessato e cancellato dal Registro delle imprese.
La questione è stata esaminata dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione con decreto 26 luglio 2023, n. 22699, che ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione pregiudiziale alle Sezioni Unite, ritenendo che le questioni prospettate non presentassero carattere di sufficiente novità interpretativa.
Pur non assumendo contenuto decisorio sul merito della questione, il decreto riveste particolare interesse perché, con riferimento all’inammissibilità della domanda di concordato minore da parte dell’imprenditore cancellato, sia esso individuale o collettivo, sembra valorizzare un’interpretazione aderente al dato letterale dell’art. 33 comma 4 CCII richiamando indirettamente giurisprudenza formatasi in materia fallimentare.
Parte della giurisprudenza di merito successiva si è collocata nel solco dell’impostazione restrittiva, ritenendo che l’accesso al concordato minore presupponga l’attualità dell’attività economica o professionale e che la cancellazione dell’impresa individuale comporti il venir meno del presupposto funzionale della procedura.
In tale prospettiva sono state valorizzate:
• la funzione tipicamente negoziale del concordato minore;
• la centralità della continuità aziendale o professionale delineata dall’art. 74 CCII;
• la natura residuale della componente liquidatoria della procedura.
Alcune pronunce di merito hanno quindi ritenuto che, in presenza di attività definitivamente cessata e di debitoria integralmente riconducibile all’esercizio dell’impresa, lo strumento maggiormente coerente con il sistema delineato dal CCII sia rappresentato dalla liquidazione controllata.
In questo senso si segnala Corte d’Appello di Roma, 13 dicembre 2024.
La citata pronuncia valorizza il tenore letterale dell’art. 33 comma 4 CCII evidenziando che lo stesso è tale da non consentire di ipotizzare nessuna distinzione tra imprenditore collettivo ed individuale.
Nello stesso senso Tribunale di Ragusa, 15 novembre 2024 il quale sottolinea che, se il legislatore avesse voluto differenziare le categorie dell’imprenditore individuale e collettivo, lo avrebbe fatto come avvenuto per il comma 3 dello stesso articolo, in cui viene prevista per il solo imprenditore individuale cancellato su istanza di parte la facoltà, per il creditore o il PM, di provare l’effettiva cessazione dell’attività in un momento successivo, mentre per le società tale previsione resta valida solo nel caso di cancellazione d’ufficio.
2.2 L’orientamento favorevole
Altro orientamento maturato nella giurisprudenza di merito ritiene che l’art. 33, comma 4, CCII non impedisca l’accesso al concordato minore dell’ex imprenditore individuale.
La tesi si fonda su un argomento centrale: la cancellazione dell’impresa individuale non determina l’estinzione di un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica, poiché imprenditore e persona coincidono.
Di conseguenza, cessa l’attività ma non si estingue il soggetto debitore.
In tale prospettiva, negare l’accesso al concordato minore comporterebbe un’irragionevole limitazione degli strumenti di regolazione della crisi, costringendo il debitore alla sola liquidazione controllata.
Tra le decisioni più significative si segnalano:
• Trib. Rimini, 15 febbraio 2023;
• Trib. Ancona, 15 novembre 2023;
• Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026.
In particolare, il Tribunale di Rimini ha evidenziato che l’art. 33, comma 4, CCII deve essere interpretato con riferimento all’imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina l’estinzione del soggetto ai sensi dell’art. 2495 c.c.
Analoga impostazione è stata seguita dal Tribunale di Ancona, che ha ammesso al concordato minore un ex imprenditore individuale cancellato da molti anni, ritenendo che la persona fisica conservi la propria soggettività giuridica anche dopo la cessazione dell’attività.
Il Tribunale di Ivrea, richiamando la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli 14 luglio 2025, ha prospettato una lettura secondo cui la preclusione di cui all’art. 33 comma 4 CCII opererebbe limitatamente alle ipotesi di concordato minore in continuità, restando ammissibile una proposta di tipo liquidatorio assistita da apporti esterni.
2.3 La debitoria mista
Ulteriore profilo affrontato dalla giurisprudenza riguarda la presenza di debiti in parte imprenditoriali ed in parte personali o consumeristici.
Il tema assume particolare rilievo nei casi in cui:
• l’attività sia cessata da tempo;
• il debitore sia divenuto lavoratore dipendente;
• siano state successivamente contratte obbligazioni estranee all’impresa.
In tale contesto si colloca la pronuncia del Tribunale di Verona del 18 luglio 2025, che ha ritenuto ammissibile il concordato minore proposto da un ex imprenditore individuale in presenza di una situazione debitoria prevalentemente maturata successivamente alla chiusura della ditta.
La decisione evidenzia come la situazione del sovraindebitato già titolare di impresa individuale, gravato anche da debiti sorti successivamente alla cancellazione dell’attività, non sia pienamente sovrapponibile a quella considerata dall’art. 33, comma 4, CCII, riferita invece a passività integralmente riconducibili all’attività imprenditoriale cessata.
L’arresto appare particolarmente significativo poiché introduce un ulteriore criterio distintivo fondato non soltanto sulla permanenza della soggettività giuridica della persona fisica, ma anche sulla concreta composizione dell’indebitamento.
Secondo tale impostazione sembrerebbe che quanto più la situazione debitoria risulti eterogenea e non esclusivamente imprenditoriale, tanto più risulterebbe coerente l’accesso alla procedura di concordato minore.
3. Società cessata e società cancellata
Diverso appare il quadro relativo alle società cancellate dal Registro delle imprese.
In questo caso, la cancellazione produce normalmente l’estinzione del soggetto giuridico ai sensi dell’art. 2495 c.c.
Proprio tale effetto estintivo costituisce il principale argomento utilizzato per negare l’accesso al concordato minore in quanto difetterebbe il presupposto soggettivo di accesso alla procedura e il CCII non contempla espressamente una sopravvivenza processuale della società cancellata ai fini delle procedure di sovraindebitamento.
La distinzione rispetto alla ditta individuale è quindi netta: nella ditta individuale sopravvive la persona fisica mentre nella società cancellata viene meno il centro autonomo di imputazione giuridica.
Proprio tale differenza impedisce di porre sullo stesso piano le due fattispecie.
Ne deriva che per l’ex imprenditore individuale, secondo un orientamento più favorevole, può ipotizzarsi la legittimità dell’accesso al concordato minore mentre la società cancellata incontra invece un ostacolo strutturale derivante dalla propria estinzione.
4. Considerazioni operative
Sul piano pratico, l’orientamento favorevole all’accesso dell’imprenditore individuale cessato al concordato minore richiede particolare attenzione:
• alla ricostruzione della genesi dell’indebitamento;
• alla distinzione tra debiti d’impresa e personali;
• alla presenza di utilità esterne in caso di proposta liquidatoria;
• alla dimostrazione della convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Resta invece particolarmente problematica la posizione delle società cancellate, soprattutto quando la cancellazione sia intervenuta da tempo e residuino debiti fiscali o previdenziali.
5. Conclusioni
Il passaggio dalla Legge 3/2012 al CCII ha determinato una maggiore strutturazione degli strumenti di sovraindebitamento, ma ha anche introdotto nuove questioni interpretative.
Tra queste, una delle più rilevanti concerne proprio l’accesso al concordato minore da parte dei soggetti cessati e, in tale ambito, l’art. 33, comma 4, CCII rappresenta oggi il principale nodo interpretativo.
L’orientamento letterale sostiene che il divieto riguarda qualsiasi imprenditore cancellato senza distinzione tra imprenditore individuale e collettivo.
Una parte significativa della recente giurisprudenza di merito sembra orientarsi verso un’interpretazione sistematica e sostanziale dell’art. 33, comma 4, CCII distinguendo l’imprenditore individuale, che sopravvive alla cessazione dell’attività, dalla società cancellata, che invece si estingue.
Escludere l’imprenditore individuale cessato dall’accesso al concordato minore, tenuto conto che lo stesso non potrebbe nemmeno accedere al piano del consumatore per la natura professionale dei debiti, significherebbe confinarlo alla sola liquidazione controllata, determinando un’eccessiva compressione degli strumenti di regolazione della crisi disponibili.
L’orientamento favorevole all’accesso dell’ex imprenditore individuale alla procedura di concordato minore appare maggiormente coerente sia con la struttura soggettiva dell’impresa individuale sia con la finalità di regolazione della crisi perseguita dal CCII.
Resta comunque auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, considerata la persistente difformità degli orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito.
