Emanuele Ballerini

LA NOZIONE DI CONSUMATORE NEL CCII TRA DEBITI PROFESSIONALI E FINALITÀ DI FRESH START

Introduzione

Il tema della qualificazione soggettiva del debitore sovraindebitato rappresenta uno dei nodi più controversi nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In particolare, la questione si pone con riferimento al soggetto persona fisica gravato da debiti di natura mista, ossia derivanti in parte da esigenze personali e familiari e in parte dalla pregressa attività professionale o imprenditoriale.

La problematica assume rilievo decisivo perché dalla qualificazione del debitore come “consumatore” dipende l’accesso alla procedura oggi disciplinata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità e gran parte della giurisprudenza di merito hanno adottato un orientamento rigoroso, negando la qualifica di consumatore in presenza di debiti riconducibili, anche solo in parte, all’attività professionale o imprenditoriale del debitore.

Più recentemente, tuttavia, si registrano significative aperture verso la possibilità di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di un indebitamento “misto”, valorizzando criteri sostanziali e funzionali, con un’interpretazione evolutiva della nozione di consumatore che, in prima battuta, appare maggiormente coerente con il principio europeo del “fresh start” valorizzato dalla Direttiva (UE) 2019/1023.

Resta in ogni caso ferma la necessità di una verifica giudiziale della meritevolezza del debitore e dell’assenza di condotte abusive nell’accesso alla procedura.

La nozione di consumatore nella legge n. 3/2012

La legge n. 3/2012 definiva il consumatore come il debitore persona fisica che aveva assunto obbligazioni “esclusivamente” per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La formulazione normativa ha immediatamente posto il problema del trattamento del debitore che, pur non esercitando più attività d’impresa o professionale, conservasse debiti derivanti dalla precedente attività economica.

Il primo arresto fondamentale è rappresentato da Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869.

La Suprema Corte ha chiarito che la nozione di consumatore non dipende dall’assenza di attività professionale o imprenditoriale in senso assoluto, potendo il debitore anche esercitare o avere esercitato tali attività. Ciò che rileva è invece la natura delle obbligazioni residue.

Secondo la Corte:

• è consumatore il soggetto che abbia contratto obbligazioni per esigenze personali o familiari;

• non è invece consumatore chi presenti ancora debiti riconducibili all’attività d’impresa o professionale;

• la verifica deve essere compiuta con riferimento alle obbligazioni non soddisfatte al momento della proposta.

La sentenza ha valorizzato la natura delle obbligazioni residue e la loro riconducibilità a esigenze personali o professionali, introducendo un criterio di valutazione incentrato sulla causa concreta dell’indebitamento.

Tale arresto, pur riconoscendo che il debitore possa essere anche imprenditore o professionista, ha avuto nella pratica un effetto restrittivo, poiché gran parte della giurisprudenza successiva ha ritenuto sufficiente la presenza di anche un solo debito professionale per escludere dapprima l’accesso al piano del consumatore e, successivamente, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Successivamente si è consolidato un indirizzo interpretativo particolarmente rigoroso.

Secondo tale orientamento, maturato prevalentemente sotto il vigore della legge n. 3/2012:

• la procedura del consumatore sarebbe riservata esclusivamente al debitore gravato da debiti integralmente consumeristici;

• la presenza di debiti professionali o imprenditoriali, anche se residuali o non prevalenti, comporterebbe l’inammissibilità della domanda;

• non sarebbe consentito effettuare valutazioni quantitative o qualitative sulla prevalenza dei debiti consumeristici.

La ratio di tale impostazione è stata individuata nell’esigenza di mantenere rigorosamente delimitato l’ambito soggettivo della procedura.

Il Codice della crisi e la nuova definizione di consumatore

Con il d.lgs. n. 14/2019 il legislatore ha riformulato la nozione di consumatore.

L’art. 2, comma 1, lett. e), CCII definisce consumatore:

“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”.

La nuova formulazione ha alimentato il dibattito interpretativo.

Da un lato, parte della dottrina ha sostenuto che il riferimento agli “scopi” dell’agire consentisse una lettura meno formalistica e più aderente alla finalità di esdebitazione.

Dall’altro lato, numerosi tribunali hanno continuato a seguire il precedente orientamento restrittivo maturato sotto la legge n. 3/2012.

Tra la giurisprudenza di merito che ha mantenuto l’orientamento tradizionale può essere ricordato Tribunale di Mantova, 11 ottobre 2023.

In base a tale pronunia la presenza di debiti professionali o imprenditoriali è ritenuta incompatibile con l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, senza operare giudizi di prevalenza.

Nello stesso senso il Tribunale di Foggia, con pronuncia del 4 marzo 2026 a conferma che una parte della giurisprudenza continua a privilegiare l’orientamento tradizionale.

Il superamento della concezione “atomistica” del debito

Accanto all’orientamento più restrittivo si è progressivamente sviluppato un diverso indirizzo interpretativo, maggiormente aperto all’accesso alla procedura ex artt. 67 e ss. anche in presenza di debiti misti.

Particolarmente rilevante, tra le altre, appare la pronuncia del Tribunale di Pordenone, 16 marzo 2026, secondo cui la presenza di una debitoria promiscua non esclude automaticamente l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il Tribunale ha infatti affermato che l’eliminazione, nel Codice della crisi, dell’avverbio “esclusivamente” dalla definizione normativa di consumatore consentirebbe una lettura più ampia della nozione soggettiva, ammettendo l’accesso alla procedura anche in presenza di indebitamento misto, purché i debiti personali o familiari risultino prevalenti rispetto a quelli professionali o imprenditoriali.

La pronuncia appare di particolare interesse perché:

• supera l’automatismo escludente tipico dell’orientamento tradizionale;

• valorizza il dato sistematico introdotto dal CCII;

• riconosce rilevanza al criterio della prevalenza dell’indebitamento consumeristico;

• si pone in linea con la funzione esdebitatoria e di fresh start delle procedure di sovraindebitamento.

La decisione assume ulteriore rilievo poiché ammette una valutazione complessiva della posizione debitoria anche in presenza di passività riconducibili a precedenti attività economiche, ivi compresi debiti tributari e contributivi.

Secondo il nuovo indirizzo:

• la nozione di consumatore non dovrebbe essere interpretata in modo formalistico;

• occorrerebbe valutare la posizione complessiva del debitore;

• l’accesso alla procedura non dovrebbe essere escluso automaticamente dalla presenza di debiti professionali marginali o remoti.

Tale impostazione muove dalla considerazione che:

• la finalità del sistema è favorire il reinserimento economico e sociale del debitore meritevole;

• una interpretazione eccessivamente rigida finirebbe per svuotare di contenuto la tutela predisposta dal legislatore;

• la realtà economica mostra frequentemente situazioni di indebitamento “ibrido”, specie per ex imprenditori individuali e professionisti.

Pertanto la nozione di consumatore non dovrebbe essere interpretata in modo rigidamente formalistico, ma attraverso una valutazione complessiva della posizione debitoria del soggetto, senza escludere automaticamente l’accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII in presenza di debiti professionali marginali o remoti, ove l’indebitamento di natura personale e familiare rappresenti l’elemento prevalente dell’esposizione complessiva.

Profili sistematici e prospettive evolutive

Le recenti aperture giurisprudenziali sembrano orientate verso un progressivo superamento della rigida incompatibilità tra qualità di consumatore e presenza di debiti professionali.

Tale evoluzione appare coerente:

• con la finalità di reinserimento economico del debitore meritevole;

• con il principio del “fresh start”;

• con l’esigenza di evitare discriminazioni irragionevoli tra debitori persone fisiche.

Resta tuttavia aperta la questione del criterio da adottare.

Le possibili soluzioni interpretative sembrano essere:

1. criterio genetico puro: guarda alla causa originaria delle obbligazioni;

2. criterio della prevalenza: rileva il peso quantitativo o qualitativo dei debiti;

3. criterio funzionale-sistematico: guarda alla situazione economica attuale e alla funzione di reinserimento economico-sociale perseguita dalla procedura.

È probabile che il definitivo assestamento interpretativo richieda un nuovo intervento della Corte di Cassazione, capace di chiarire se il Codice della crisi abbia effettivamente ampliato l’area applicativa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Conclusioni

Il tema dell’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte del debitore gravato anche da debiti professionali costituisce oggi uno dei principali terreni di confronto nel diritto del sovraindebitamento.

L’orientamento tradizionale, consolidatosi sotto la legge n. 3/2012 e largamente seguito anche nel vigore del CCII, tende a negare la qualifica di consumatore in presenza di obbligazioni derivanti dall’attività professionale o imprenditoriale.

Accanto a tale indirizzo si stanno però affermando interpretazioni più elastiche, che valorizzano la finalità esdebitatoria del sistema e la concreta situazione del debitore.

La crescente attenzione verso il fenomeno dell’indebitamento misto sembra destinata a incidere profondamente sull’evoluzione della materia, ponendo al centro non tanto la genesi storica di ogni singolo debito quanto la funzione di recupero economico e sociale perseguita dalle procedure di sovraindebitamento.

Non può tuttavia affermarsi, allo stato, l’esistenza di un orientamento consolidato favorevole all’ammissibilità generalizzata della debitoria mista nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, permanendo un significativo contrasto nella giurisprudenza di merito e mancando, sul punto, un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione nel vigore del CCII.

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