Emanuele Ballerini

SOVRAINDEBITAMENTO E DIPENDENZE PATOLOGICHE NEL CODICE DELLA CRISI: DALLA COLPA DEL DEBITORE ALLA TUTELA DELLA VULNERABILITA’ ECONOMICA

1. Premessa. Un tema ancora aperto nel sovraindebitamento

Tra gli argomenti di maggiore interesse nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rientra certamente quello relativo all'accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza da parte di soggetti che abbiano maturato una situazione debitoria quale conseguenza, totale o parziale, di forme di dipendenza patologica.

La giurisprudenza si è occupata prevalentemente del disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP); tuttavia, in assenza di un consolidato orientamento concernente altre forme di dipendenza, i principi elaborati in tale ambito sembrano suscettibili di trovare applicazione anche in situazioni di alcolismo cronico, tossicodipendenze, dipendenze comportamentali e altre condizioni patologiche in grado di incidere significativamente sulla capacità di autodeterminazione economica della persona.

La questione assume oggi particolare interesse in considerazione del mutato assetto normativo introdotto dal d.lgs. n. 14/2019.

Se, infatti, la legge n. 3/2012 poneva al centro della valutazione giudiziale il requisito della meritevolezza del debitore, il Codice della crisi sembra orientare l'interprete verso un'indagine più articolata, capace di cogliere la genesi e l'evoluzione dello stato di sovraindebitamento, tenendo conto anche delle condizioni di vulnerabilità personale e sanitaria del soggetto interessato.

La domanda alla quale la giurisprudenza è oggi chiamata a rispondere non è più soltanto se il debitore abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente, ma se la sua capacità di compiere scelte economiche consapevoli sia stata progressivamente compromessa da fattori patologici, relazionali o sociali tali da giustificare l'intervento riequilibratore dell'ordinamento.

2. La legge n. 3/2012 e la progressiva apertura verso le situazioni di dipendenza patologica

La disciplina introdotta dalla legge n. 3/2012 attribuiva al giudice un significativo potere valutativo in ordine alla meritevolezza del consumatore.

La prima stagione applicativa della normativa era stata caratterizzata da un approccio particolarmente rigoroso, incentrato sulla verifica dell'assenza di colpa nella formazione dell'indebitamento.

Tuttavia, già sotto il vigore della legge n. 3/2012 è stato riconosciuto che la ludopatia può integrare una patologia idonea a compromettere la capacità di autodeterminazione economica del debitore e, sebbene la dipendenza patologica non costituisca un'esimente automatica, può incidere significativamente sul giudizio di meritevolezza ove adeguatamente documentata.

La prassi applicativa maturata nel vigore della legge n. 3/2012 ha progressivamente consentito di individuare alcuni criteri valutativi oggi frequentemente valorizzati nella ricostruzione delle situazioni di dipendenza patologica:

• accertamento clinico della patologia;

• documentazione proveniente da SER.D., DSM o strutture specialistiche;

• ricostruzione del nesso eziologico tra dipendenza e formazione dell'indebitamento;

• verifica dell'adesione del debitore ad un percorso terapeutico o riabilitativo;

• valutazione complessiva della storia personale e familiare del soggetto.

L'evoluzione applicativa maturata nel vigore della legge n. 3/2012 ha contribuito a trasformare il giudizio sulla meritevolezza da mera indagine sulla colpa individuale ad accertamento delle concrete condizioni di fragilità che hanno inciso sulla capacità decisionale del debitore.

3. Il Codice della crisi e dell'insolvenza: un diverso paradigma interpretativo

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, la disciplina del sovraindebitamento è stata profondamente rivisitata.

Gli art. 65 e seguenti del d.lgs. n. 14/2019 disciplinano oggi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza all’interno di un sistema nel quale i profili soggettivi della condotta del debitore continuano ad assumere rilievo, ma vengono inseriti in un contesto più ampio, caratterizzato dalla valorizzazione della funzione sociale dell’esdebitazione e del principio della cosiddetta “second chance”.

Il nuovo quadro normativo sembra consentire una lettura maggiormente orientata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità economica e personale, evitando che il giudizio sulla condotta del debitore si traduca in una valutazione di carattere prevalentemente morale delle sue pregresse scelte economiche.

In tale prospettiva, le condizioni di dipendenza patologica non assumono rilievo esclusivamente nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma possono incidere, in presenza dei relativi presupposti, anche nell'accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice, imponendo comunque una valutazione individualizzata della vicenda debitoria e delle concrete condizioni di fragilità del soggetto interessato.

Particolarmente significativa è la crescente attenzione riservata all'obbligo degli intermediari finanziari di verificare preventivamente il merito creditizio del consumatore, elemento destinato ad incidere sensibilmente anche nei procedimenti caratterizzati dalla presenza di dipendenze patologiche.

4. La giurisprudenza più recente: verso una lettura dinamica del sovraindebitamento

Un importante punto di svolta è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 15 del 28 febbraio 2024.

Il giudice ha affermato un principio di particolare interesse sistematico:

«lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.»

Nel caso esaminato, Il debitore risultava affetto da ludopatia associata ad un disturbo psichico documentato mediante presa in carico presso il Servizio per le dipendenze patologiche (SER.D.).

Il Tribunale ha attribuito rilievo non soltanto alla diagnosi sanitaria, ma all'intero percorso personale del debitore, caratterizzato da eventi traumatici, crisi familiare, isolamento sociale e successiva nomina di un amministratore di sostegno.

L'interesse della pronuncia consiste nell'aver valorizzato una lettura dinamica della meritevolezza, attribuendo rilievo alla progressiva compromissione della capacità decisionale del consumatore.

Nella medesima direzione si colloca la sentenza n. 5 dell'8 maggio 2024 del Tribunale di Oristano.

Il giudice osserva che: «il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo bensì è il frutto di un percorso di graduale inadempimento.»

Aggiungendo altresì:

«ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni.»

Si tratta di affermazioni particolarmente significative poiché sembrano attenuare quelle impostazioni interpretative che tendevano ad assimilare automaticamente l'indebitamento patologico ad una condotta gravemente colposa.

Un ulteriore contributo interpretativo è stato offerto dal Tribunale di Catania con decreto del 6 giugno 2024.

Nel caso sottoposto al giudice siciliano, il debitore era stato licenziato per giusta causa ed era intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) a seguito del rinvio a giudizio per il reato di ricettazione di un dispositivo mobile.

Nonostante tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che dovesse escludersi la configurabilità della colpa grave rispetto alla situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore qualora la stessa sia stata determinata da uno stato patologico di rilevante gravità.

Secondo il giudice, la ludopatia aveva infatti determinato una progressiva erosione della capacità reddituale e l'assunzione di nuove obbligazioni finalizzate ad estinguere debiti precedentemente contratti.

Le tre decisioni sembrano accomunate da un medesimo filo conduttore: la dipendenza patologica non elimina il controllo giudiziale sulla condotta del debitore, ma impone di contestualizzare tale valutazione all'interno della concreta vicenda personale e sanitaria dell'interessato.

5. La prova della dipendenza patologica: il vero nodo processuale

L'esperienza applicativa dimostra come la questione decisiva non sia tanto la qualificazione giuridica della dipendenza quanto la sua concreta dimostrazione.

La documentazione maggiormente significativa appare costituita da:

• certificazioni del SER.D.;

• relazioni psicologiche o psichiatriche;

• cartelle cliniche;

• attestazioni di percorsi terapeutici;

• provvedimenti di amministrazione di sostegno;

• documentazione bancaria e finanziaria idonea a ricostruire cronologicamente la formazione dell'indebitamento.

L'attività istruttoria svolta dal professionista incaricato e dall'OCC assume pertanto un ruolo centrale nella corretta rappresentazione della vicenda debitoria.

6. Oltre la ludopatia: alcolismo, tossicodipendenze e dipendenze comportamentali

Sebbene la maggior parte delle decisioni pubblicate riguardi il gioco d'azzardo patologico, in assenza, allo stato, di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, i principi elaborati con riferimento a tale patologia potrebbero ragionevolmente trovare applicazione anche ad altre forme di dipendenza.

L'alcolismo cronico, la dipendenza da sostanze stupefacenti, l'oniomania, alcune forme di dipendenza digitale o comportamentale possono incidere in misura significativa sulla capacità di programmare razionalmente le proprie scelte economiche.

Sotto questo profilo, il vero discrimine non sembra essere costituito dalla tipologia della patologia, bensì dalla possibilità di dimostrare:

• l'esistenza di una diagnosi specialistica;

• il collegamento eziologico tra dipendenza e progressivo incremento dell'indebitamento;

• l'adesione del debitore ad un percorso terapeutico;

• la volontà concreta di recuperare una condizione di equilibrio personale ed economico.

7. Dipendenza patologica, obbligo di valutazione del merito creditizio del finanziatore e possibili profili di responsabilità del finanziatore

Uno dei profili meno esplorati dalla giurisprudenza e dalla dottrina applicativa concerne il rapporto tra dipendenza patologica del debitore e obblighi gravanti sugli intermediari finanziari.

L'art. 68, comma 3, del Codice della crisi attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi il compito di esprimersi anche sulla circostanza che il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

La disposizione si inserisce in un più ampio quadro normativo costituito dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, dalla Direttiva 2008/48/CE e, più recentemente, dalla Direttiva UE 2023/2225 sul credito ai consumatori.

La questione assume particolare delicatezza nelle ipotesi in cui soggetti già gravati da cessioni del quinto, prestiti personali, carte revolving e finanziamenti seriali continuino ad ottenere nuovo credito nonostante evidenti segnali di fragilità economica.

Ci si può dunque interrogare se, nelle ipotesi in cui il debitore versi in una condizione di dipendenza patologica successivamente documentata, la reiterata concessione di finanziamenti in presenza di un'esposizione debitoria già significativa, di precedenti operazioni di credito al consumo, di cessioni del quinto o di altri indici obiettivamente rilevabili di difficoltà economica possa assumere rilievo sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio.

Più che postulare un obbligo dell'intermediario di individuare situazioni patologiche attinenti alla sfera sanitaria del consumatore, la questione sembra piuttosto riguardare la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria creditizia svolta e della capacità del finanziatore di cogliere segnali economicamente apprezzabili di vulnerabilità o di progressivo deterioramento della sostenibilità dell'indebitamento.

L'obbligo di valutazione del merito creditizio non sembra infatti estendersi alla conoscenza di condizioni patologiche non ordinariamente conoscibili dal finanziatore in quanto appartenenti alla sfera sanitaria del consumatore, ma concerne la verifica della sostenibilità dell'operazione sulla base delle informazioni legittimamente acquisibili nell'ambito dell'istruttoria creditizia.

In tale prospettiva, la condizione di dipendenza patologica potrebbe non assumere autonoma rilevanza ai fini dell'imputazione di eventuali responsabilità al finanziatore, ma costituire un elemento del più ampio contesto fattuale nel quale valutare la correttezza della concessione del credito.

Le recenti pronunce di Spoleto, Oristano e Catania non affrontano direttamente tale problematica, ma sembrano suggerire un approccio culturale differente: il sovraindebitamento derivante da dipendenze patologiche non può essere considerato esclusivamente come una vicenda individuale, ma richiede di verificare se il sistema creditizio abbia contribuito ad aggravare una situazione di vulnerabilità economica già desumibile dagli elementi oggettivamente acquisibili nell’ambito della fisiologica istruttoria sul merito creditizio.

Si tratta, verosimilmente, di uno dei profili destinati ad alimentare ulteriori approfondimenti interpretativi.

8. Considerazioni conclusive. La procedura non formula giudizi morali sulla persona, ma valuta la concreta meritevolezza dell'aiuto richiesto

Le procedure previste dal Codice della crisi non appaiono orientate alla formulazione di giudizi morali sulla persona del debitore né per esporre lo stesso ad una forma di pubblica stigmatizzazione.

Esse rappresentano uno strumento attraverso il quale l'ordinamento tenta di distinguere le situazioni caratterizzate da abuso o mala fede da quelle in cui l'insolvenza costituisce il risultato di eventi patologici, familiari, sanitari o lavorativi che hanno progressivamente compromesso la capacità di assumere decisioni economiche pienamente consapevoli.

La prospettiva che emerge dalle più recenti decisioni non sembra dunque quella di sostituire al paradigma della responsabilità individuale una generalizzata deresponsabilizzazione del debitore patologico, quanto piuttosto quella di ricondurre il giudizio sulla meritevolezza entro una valutazione concretamente individualizzata, coerente con la funzione sociale dell'esdebitazione e con la finalità di reintegrazione economica e relazionale sottesa al principio della “second chance”.

Per tale ragione, chi intenda intraprendere un percorso di composizione della crisi dovrebbe instaurare con l'Organismo di Composizione della Crisi, con il gestore nominato e con il professionista che lo assiste un rapporto improntato alla massima trasparenza, senza timore di rappresentare aspetti particolarmente delicati della propria storia personale.

La completezza delle informazioni fornite e la disponibilità a documentare anche vicende dolorose o socialmente stigmatizzate non costituiscono un elemento di debolezza della domanda; al contrario, possono rappresentare il presupposto indispensabile affinché l'ordinamento riconosca tutela a situazioni di effettiva fragilità e renda concretamente possibile quel percorso di reinserimento economico e sociale che costituisce una delle finalità perseguite dall’istituto dell'esdebitazione.

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