
Emanuele Ballerini
CONCORDATO MINORE E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA PER ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE: PRESUPPOSTI DI ACCESSO E RAPPORTI CON LA RESPONSABILITÀ EX ART. 38 C.C.
1. Premessa
L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha profondamente innovato il sistema degli strumenti destinati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza, introducendo una disciplina organica applicabile anche ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
L'applicazione di tali istituti agli enti sportivi dilettantistici, alle associazioni e, più in generale, agli enti del Terzo settore presenta profili di particolare interesse, in ragione della varietà delle forme organizzative adottabili, della possibile coesistenza di attività istituzionali e attività economiche e della conseguente necessità di individuare, caso per caso, il regime concorsuale applicabile.
Nel presente contributo il riferimento agli enti sportivi dilettantistici comprende, ove compatibile con la disciplina applicabile, sia le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sia le società sportive dilettantistiche (SSD), fermo restando che i presupposti di accesso alle procedure di sovraindebitamento richiedono una distinta verifica in relazione alla natura del soggetto e dell'attività esercitata.
La questione assume particolare rilievo poiché, nell'ambito degli enti associativi, la disciplina della crisi si intreccia con quella civilistica della responsabilità personale di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'ente.
Occorre pertanto mantenere distinti il piano della procedura applicabile all'associazione e quello delle eventuali responsabilità personali disciplinate dall'art. 38 c.c.
Alla luce di tali premesse, il presente contributo analizza i criteri per individuare la procedura di sovraindebitamento applicabile agli enti sportivi dilettantistici e agli enti del Terzo settore, soffermandosi sul concordato minore, sulla liquidazione controllata e, in via complementare, sui riflessi della responsabilità personale prevista dall'art. 38 c.c.
2. La natura dell'ente non basta a individuare la procedura concorsuale applicabile
Un primo profilo interpretativo, ricorrente nella prassi applicativa, consiste nel ritenere che alcune categorie di associazioni e, più in generale, alcuni enti del Terzo settore siano, in quanto tali, esclusi dall'ambito della liquidazione giudiziale.
Tale impostazione non trova riscontro nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale individua i presupposti di accesso alle procedure concorsuali sulla base delle caratteristiche soggettive del debitore e dell'attività concretamente esercitata, piuttosto che della forma giuridica adottata.
La qualificazione dell'ente quale associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o ente del Terzo settore non consente, da sola, di individuare la procedura applicabile, essendo invece necessario verificare se l'attività svolta integri esercizio d'impresa e se sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII.
La distinzione assume rilievo anche per gli enti che perseguono finalità sportive, culturali, assistenziali o solidaristiche. Tali finalità, infatti, non escludono, di per sé, lo svolgimento di un'attività economica organizzata suscettibile di assumere rilievo ai fini della disciplina concorsuale.
3. La verifica preliminare della soggezione alla liquidazione giudiziale
La qualificazione dell'ente non esaurisce l'indagine necessaria per individuare la procedura concretamente applicabile.
Chiarito tale presupposto, occorre verificare, ai sensi dell’art. 121 CCII, se il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale oppure possa accedere agli strumenti di regolazione della crisi previsti per i soggetti in stato di sovraindebitamento.
Con riferimento agli enti sportivi dilettantistici e agli enti del Terzo settore, l'accertamento deve essere condotto alla luce dell’attività concretamente esercitata.
L'assenza dello scopo di lucro, infatti, non esclude necessariamente l'esercizio di un'attività d'impresa, né costituisce, di per sé, elemento idoneo a sottrarre l'ente all'applicazione della disciplina concorsuale ordinaria.
Solo all'esito di tale verifica sarà possibile individuare la procedura di sovraindebitamento concretamente esperibile.
Per le società sportive dilettantistiche costituite in forma societaria occorre verificare, secondo i criteri generali del Codice della crisi, la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso o l'assoggettamento alle procedure concorsuali, tenendo conto della natura societaria del soggetto e dell'attività concretamente esercitata; nelle associazioni sportive dilettantistiche e negli altri enti associativi assume invece rilievo decisivo l'effettiva natura dell’attività esercitata, in ragione della possibile coesistenza di finalità istituzionali e attività economicamente organizzate.
4. La responsabilità personale ex art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute
Individuata la disciplina concorsuale applicabile all'ente, occorre affrontare il distinto tema della responsabilità personale di coloro che abbiano agito in suo nome e per suo conto. Nelle associazioni non riconosciute tale profilo assume particolare rilievo, poiché la disciplina della crisi patrimoniale si intreccia con quella prevista dall'art. 38 c.c.
Il tema assume rilievo pratico poiché l'eventuale responsabilità personale può incidere sulla posizione del soggetto obbligato senza modificare quella dell'ente nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.
La distinzione tra la posizione dell'ente e quella del soggetto obbligato ai sensi dell'art. 38 c.c. costituisce il necessario presupposto per comprendere le successive ricadute sul concordato minore e sulla liquidazione controllata.
Con la sentenza n. 23896 del 4 agosto 2023, la Corte di Cassazione ha escluso che l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un'associazione non riconosciuta determini automaticamente l'assoggettamento alla medesima procedura delle persone che abbiano operato in nome e per conto dell'ente.
La Corte ha precisato che la responsabilità prevista dall'art. 38 c.c. conserva carattere personale e trova fondamento nelle singole obbligazioni assunte dal soggetto che abbia agito in rappresentanza dell'associazione. Ne consegue che l'eventuale responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell’associazione non costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura concorsuale, ma richiede la verifica dei presupposti previsti dalla disposizione codicistica.
Il principio riveste rilievo anche nell'attuale assetto delineato dal Codice della crisi, poiché conferma la necessità di mantenere distinto il piano della procedura concorsuale riguardante l'ente da quello della responsabilità personale dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione.
Solo tale responsabilità personale, ove concretamente accertata, potrà eventualmente costituire il presupposto per l'accesso del soggetto interessato agli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento.
5. Il concordato minore per enti sportivi dilettantistici ed enti del Terzo settore: presupposti di accesso e profili di responsabilità personale
Esclusa la ricorrenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale, anche gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del Terzo settore possono accedere, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, al concordato minore previsto dagli artt. 74 – 83 CCII.
Il Codice della crisi non prevede una disciplina speciale del concordato minore per gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del Terzo settore. Una volta accertata la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, l'ente può quindi accedere alla procedura secondo la disciplina generale prevista dagli artt. 74-83 CCII.
La domanda è proposta dall'ente, secondo le regole del proprio ordinamento interno e con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 68 CCII, attraverso il soggetto legittimato alla rappresentanza.
5.1. Il decreto del Tribunale di Udine: separazione tra patrimonio dell’ente e patrimonio personale
La giurisprudenza sinora formatasi ha riguardato prevalentemente la distinta questione della responsabilità personale del soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'associazione e del suo eventuale accesso agli strumenti di regolazione della crisi, mentre risultano ancora limitati i precedenti concernenti l'accesso dell'ente al concordato minore.
Tra i provvedimenti che hanno affrontato il rapporto tra responsabilità personale del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta e concordato minore merita particolare attenzione il decreto del Tribunale di Udine del 29 settembre 2023.
Il caso riguardava un ex presidente di un'associazione sportiva dilettantistica chiamato a rispondere personalmente delle obbligazioni dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'accesso al concordato minore, valorizzando il fatto che la procedura fosse riferita alla situazione debitoria personale del ricorrente e non al patrimonio dell'associazione.
Il principale interesse del provvedimento risiede nella netta distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello del soggetto personalmente obbligato. Il decreto non afferma, infatti, che l'associazione possa accedere al concordato minore in quanto tale, ma riconosce la possibilità per la persona fisica, ove ne ricorrano i presupposti, di utilizzare gli strumenti di regolazione della crisi con riferimento alla propria esposizione debitoria.
5.2. L’orientamento della Corte di Cassazione sulla responsabilità personale ex art. 38 c.c.
L'impostazione seguita dal Tribunale di Udine si inserisce nel solco dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità personale dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto delle associazioni non riconosciute.
La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità prevista dall'art. 38 c.c. non deriva dalla mera titolarità della carica, ma richiede l'accertamento dell'attività concretamente svolta dal soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'associazione.
Con particolare riferimento ai debiti tributari, è stato inoltre precisato che l’obbligazione personale presuppone la verifica dell'effettivo esercizio dei poteri gestori nel periodo in cui l'obbligazione è sorta.
Tale impostazione trova conferma anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 27519/2025), che ha ribadito come la responsabilità personale prevista dall'art. 38 c.c. trovi fondamento nell'attività concretamente svolta dal soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'associazione e non nella mera qualità rivestita. La Corte ha altresì ribadito che tale obbligazione mantiene carattere personale pur ponendosi in rapporto di accessorietà rispetto al debito dell'associazione.
Questi principi delimitano il perimetro delle obbligazioni personali eventualmente suscettibili di essere ricomprese in una procedura di sovraindebitamento promossa dal soggetto personalmente responsabile, evitando ogni automatica sovrapposizione tra la posizione dell'ente e quella della persona fisica.
5.3. I principi ricavabili dalla giurisprudenza
Le pronunce sinora esaminate non riguardano direttamente l'accesso degli enti sportivi dilettantistici o degli enti del Terzo settore al concordato minore, bensì la distinta posizione del soggetto personalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c.
Da tale giurisprudenza emerge, tuttavia, un principio di carattere generale destinato a riflettersi anche sull'applicazione degli strumenti di regolazione della crisi agli enti associativi: la netta separazione tra il patrimonio dell'ente e quello della persona fisica eventualmente obbligata in via personale.
6. La liquidazione controllata degli enti sportivi dilettantistici e degli enti del Terzo settore
Qualora non ricorrano le condizioni per il concordato minore oppure quest'ultimo non risulti praticabile, occorre verificare se l'ente possa accedere alla liquidazione controllata, purché ricorrano i presupposti previsti dal Codice della crisi.
La liquidazione controllata resta disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII e trova applicazione nei confronti dei debitori in stato di sovraindebitamento.
Anche sotto il profilo procedurale, pertanto, l'ente è assoggettato alle medesime regole, salva la necessità di coordinarne l'applicazione con la struttura organizzativa dell'ente e con l'eventuale disciplina speciale di settore.
L'istanza di apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 269 CCII, è presentata dall'ente attraverso il proprio organo rappresentativo, ferma restando l'autonomia dell'eventuale posizione debitoria personale del soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'associazione.
La circostanza che la procedura trovi applicazione anche nei confronti di enti associativi costituisce, pertanto, effetto dell'estensione soggettiva operata dal Codice della crisi e non dell'introduzione di una disciplina speciale ad essi dedicata.
La casistica giurisprudenziale in materia di liquidazione controllata degli enti associativi è, allo stato, estremamente limitata. L'analisi deve pertanto fondarsi prevalentemente sui principi generali del Codice della crisi e sulla ricostruzione sistematica dei rapporti tra disciplina concorsuale e disciplina civilistica degli enti.
6.1. Funzione e presupposti della procedura
La liquidazione controllata, disciplinata dagli art. 268 e ss. CCII, costituisce uno strumento autonomo rispetto alla liquidazione giudiziale e non una sua forma semplificata. Le due procedure operano infatti su piani distinti e trovano applicazione in relazione a categorie differenti di debitori.
Per gli enti sportivi dilettantistici e per gli enti del Terzo settore la procedura conserva la medesima struttura prevista dal Codice della crisi per gli altri debitori ammessi alla liquidazione controllata, non essendo previste deroghe riconducibili alla natura associativa dell'ente.
6.2. Le questioni interpretative ancora aperte
L'applicazione della liquidazione controllata agli enti sportivi dilettantistici e agli enti del Terzo settore pone ancora numerosi problemi interpretativi sui quali non sembra essersi formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Tra le principali questioni ancora aperte rientrano il coordinamento tra la disciplina della liquidazione controllata e quella speciale dello sport e del Terzo settore, nonché gli effetti della procedura sull'organizzazione interna dell'ente. Si tratta di aspetti sui quali la giurisprudenza è ancora limitata e che richiederanno un progressivo consolidamento interpretativo.
6.3. La distinta posizione dell’ente e del soggetto personalmente responsabile
L'assenza di orientamenti specifici sugli effetti organizzativi della liquidazione controllata non modifica i principi già consolidati in materia di responsabilità personale.
La procedura aperta nei confronti dell'ente ha ad oggetto il patrimonio dell'associazione, mentre l'eventuale responsabilità del soggetto che abbia agito in nome e per conto dell’associazione costituisce una posizione autonoma, fondata sui presupposti previsti dall'art. 38 c.c.
Da ciò deriva che l'eventuale accesso ad una procedura di sovraindebitamento del soggetto personalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c. presuppone l'accertamento della relativa responsabilità personale e non rappresenta un effetto automatico della procedura aperta nei confronti dell'ente.
6.4. Prime indicazioni ricavabili dalla disciplina vigente
L'applicazione della liquidazione controllata agli enti associativi rappresenta uno dei profili nei quali emergeranno con maggiore evidenza le peculiarità degli enti sportivi dilettantistici e degli enti del Terzo settore.
Se alcuni principi possono ormai considerarsi consolidati, numerosi profili applicativi attendono ancora un'elaborazione giurisprudenziale più ampia. In tale contesto appare opportuno distinguere con chiarezza i dati normativi e gli orientamenti già acquisiti dalle ricostruzioni che, pur coerenti con il sistema, non hanno ancora trovato un definitivo riscontro nella giurisprudenza.
Ciò impone, nella prassi applicativa, un approccio particolarmente prudente nell'estensione dei principi elaborati con riferimento ad altre categorie di debitori.
7. Conclusioni
L'applicazione degli strumenti di regolazione della crisi agli enti sportivi dilettantistici e agli enti del Terzo settore conferma come il Codice della crisi non abbia introdotto una disciplina concorsuale speciale per tali soggetti, ma ne abbia ricondotto la regolazione ai principi generali dell'ordinamento concorsuale.
La qualificazione dell'ente non è sufficiente, di per sé, a individuare la procedura applicabile, occorrendo verificare, da un lato, l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII e, dall'altro, la ricorrenza dei presupposti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
L’analisi del quadro normativo e della giurisprudenza consente inoltre di individuare un ulteriore principio ormai consolidato: la netta distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello del soggetto che abbia eventualmente assunto responsabilità personale ai sensi dell'art. 38 c.c.
La responsabilità personale del soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'associazione, ancorché rivesta la carica di amministratore o di legale rappresentante, non costituisce infatti una conseguenza automatica dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti dell'associazione, ma richiede l'accertamento dei presupposti individuati dalla disciplina civilistica e progressivamente precisati dalla Corte di Cassazione.
La corretta delimitazione tra la procedura riguardante il patrimonio dell'ente e la distinta responsabilità personale disciplinata dall'art. 38 c.c. costituisce il principale criterio sistematico per l'applicazione del Codice della crisi agli enti associativi. Solo mantenendo distinti tali piani è possibile evitare indebite estensioni soggettive della procedura e assicurare una coerente applicazione dei principi generali del diritto concorsuale.
L'evoluzione della prassi applicativa e della giurisprudenza potrà contribuire alla progressiva definizione di un quadro interpretativo più stabile, idoneo a garantire un'applicazione coerente degli strumenti di regolazione della crisi nel rispetto dei principi generali del diritto concorsuale.
