
Emanuele Ballerini
FIDEIUSSORE E SOVRAINDEBITAMENTO: qualificazione soggettiva, evoluzione giurisprudenziale e accesso alle procedure del CCII
Premessa
La figura del fideiussore assume un ruolo particolarmente delicato nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Le maggiori criticità emergono soprattutto nelle esposizioni bancarie delle piccole e medie imprese, ove il ricorso a garanzie personali rilasciate da soci, amministratori o familiari dell’imprenditore costituisce prassi consolidata.
In tali contesti, l’accesso del debitore principale ad una procedura di regolazione della crisi non determina automaticamente effetti liberatori nei confronti del garante.
Ne consegue che il fideiussore rischia di subire integralmente le azioni di recupero del creditore pur in presenza dell’omologazione di una procedura concorsuale minore.
Ulteriore profilo problematico riguarda la possibilità per il fideiussore persona fisica di essere qualificato come “consumatore” ai fini dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli artt. 67 e ss. CCII.
L’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea ha infatti progressivamente superato il tradizionale automatismo che assimilava il garante al debitore principale, valorizzando invece la concreta funzione economica della fideiussione e la posizione soggettiva del fideiussore.
Nozione di fideiussione e tipologie di garanzia
In base all’art. 1936 c.c. “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.
Le figure del rapporto fideiussorio sono quindi:
Creditore: colui che ha diritto ad esigere una somma di denaro
Debitore: soggetto obbligato al pagamento della somma al creditore;
Fideiussore: terzo garante che si obbliga nei confronti del creditore al pagamento nel caso di inadempimento da parte del debitore.In base all’ampiezza della garanzia fornita le fideiussioni possono essere classificate in speciali (garantiscono una determinata obbligazione) o omnibus (garantiscono tutte le obbligazioni presenti e future, comprese quelle non ancora sorte al momento della concessione della garanzia).
Sulla base dell’importo garantito possono essere limitate (è stabilito un tetto alla responsabilità del fideiussore) o illimitate (non è stabilito un massimale di importo definito).
Una particolare tipologia di fideiussione utilizzata nella prassi bancaria è quella “a prima richiesta”.
Mentre la fideiussione ordinaria costituisce un rapporto accessorio rispetto all’obbligazione principale - con conseguente possibilità, per il garante, di invocare il beneficio di preventiva escussione del debitore - la fideiussione a “prima richiesta”, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, viene frequentemente qualificata come contratto autonomo di garanzia.
In tale ipotesi il garante si impegna a corrispondere immediatamente quanto richiesto dal creditore, senza poter opporre eccezioni relative al rapporto principale.
Indipendentemente dal tipo di fideiussione è garantito al fideiussore il diritto di esercitare azioni per rientrare in tutto o in parte di quanto pagato.
L’azione di regresso consente al garante di rivalersi nei confronti degli altri eventuali coobbligati o fideiussori mentre l’azione di surrogazione permette al fideiussore di subentrare nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale.
Nell’ambito delle procedure di composizione della crisi la figura del fideiussore persona fisica merita uno specifico approfondimento sia nel caso in cui il garante coincida con il soggetto sovraindebitato (e, in particolare, alla possibilità di identificarlo o meno come consumatore), sia nel caso in cui il fideiussore garantisca il debito di un soggetto che intende accedere al sovraindebitamento.
Debitore persona fisica già fideiussore
Di particolare rilevanza appare la questione: può il fideiussore sovraindebitato essere considerato, ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, consumatore e pertanto può accedere allo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII?
Il criterio del “debito derivato”
L’orientamento tradizionalmente prevalente in giurisprudenza riteneva che la natura dell’obbligazione principale si riflettesse automaticamente sulla garanzia fideiussoria, in applicazione del principio di accessorietà della fideiussione.
In tale prospettiva, il fideiussore di debiti imprenditoriali non poteva essere qualificato consumatore, indipendentemente dalla propria posizione soggettiva o dall’eventuale estraneità all’attività d’impresa.
Tale impostazione trovava espressione nella Cass. civ. n. 314/2001 - secondo cui il fideiussore del professionista va qualificato come “professionista di riflesso” -, ma anche nella Cass. civ. n. 25212/2011 (in presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore all’obbligazione garantita) e, ancora più recentemente, nella giurisprudenza di merito del Tribunale di Bergamo, con la pronuncia del 12.12.2014 emessa proprio in merito al caso di una procedura di piano del consumatore ex art. 6 Legge 3/2012, e Tribunale di Milano 16.02.2015 (caso di un socio unico e unico amministratore che assume il ruolo di fideiussore).
L’intervento della Corte di Giustizia Europea e l’orientamento sostanzialistico della Corte di Cassazione
Un significativo mutamento interpretativo deriva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La CGUE ha infatti affermato che la qualifica di consumatore deve essere valutata con riferimento alla posizione soggettiva del garante e non automaticamente in relazione alla natura del debito garantito.
Nella sentenza Tarcău (CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15) la Corte ha riconosciuto che il fideiussore persona fisica può essere qualificato consumatore quando abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale, anche se il debitore garantito esercita attività d’impresa.
Successivamente, nella pronuncia Dumitraș (CGUE, 14 settembre 2016, causa C- 534/15), è stato ulteriormente precisato che occorre verificare l’esistenza di un “collegamento funzionale” tra la fideiussione e l’attività professionale del garante.
Il criterio decisivo non è quindi più rappresentato dalla mera natura imprenditoriale del debito garantito, bensì l’esistenza di un collegamento funzionale tra fideiussione prestata e attività economica del garante. Tale orientamento è stato recepito anche nella giurisprudenza italiana, in particolare si evidenzia che l’ordinanza Cass. SS.UU. n. 5868/2023, muovendo dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea, ha sancito che il fideiussore persona fisica non è un “professionista di riflesso” solo perché lo sia il debitore garantito.
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione Sezione I (sentenza 29746/2025) è tornata sul tema individuando due presupposti rilevanti ai fini della qualificazione del fideiussore:
1) L’eventuale qualità di amministratore della società garantita;
2) La detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita.
La Suprema corte analizza anche la definizione di consumatore contenuta all’art. 2 CCII evidenziando che la stessa non differisce, nella sostanza, da quella di cui alla Legge 3/2012 e al Codice del Consumo risultando applicabili le interpretazioni maturate sotto la vigenza di tali ultime due leggi e, quindi, ritenendo che possa essere qualificato come consumatore solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali) stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
Implicazioni pratiche dell’orientamento sostanzialistico
Sulla scorta di tale pronuncia, salvo che emerga una concreta estraneità all’attività economica garantita, difficilmente potrebbero essere considerati consumatori, e pertanto sarebbero esclusi dall’accesso allo strumento di cui all’art. 67 CCII, i fideiussori soci di maggioranza delle società garantite (indipendentemente dalla copertura o meno di incarichi amministrativi) come anche i fideiussori che rivestono incarichi amministrativi nella società debitrice (indipendentemente dalla partecipazione detenuta).
Più delicata, invece, risulterebbe la posizione di fideiussori soci di minoranza e di quelli legati esclusivamente da rapporti familiari con l’imprenditore.
Fideiussore socio di minoranza
Con riferimento alla posizione del fideiussore socio di minoranza privo di incarichi gestori vi è necessità di stabilire se la prestazione della fideiussione debba considerarsi collegata all’attività imprenditoriale svolta dalla società garantita - con conseguente esclusione della qualifica di consumatore - oppure se il garante possa essere considerato soggetto estraneo all’attività d’impresa, avendo agito per finalità meramente personali o familiari.
Nel caso del fideiussore:
• titolare di una partecipazione minoritaria;
• privo di poteri amministrativi, di procure o deleghe;
• estraneo alle decisioni gestorie;
• non coinvolto operativamente nell’attività d’impresa;
• che ha prestato la garanzia in modo meramente occasionale;
la fideiussione potrebbe non essere qualificata quale atto funzionale all’attività imprenditoriale propria del garante, ma piuttosto come obbligazione assunta per ragioni personali, familiari o affettive.
In tale ipotesi si rafforzano gli argomenti favorevoli al riconoscimento della qualità di consumatore.
Resta tuttavia necessario un accertamento rigorosamente casistico.
Anche il socio formalmente minoritario potrebbe infatti essere escluso dall’accesso alla procedura del consumatore ove emerga:
• un coinvolgimento sostanziale nella gestione della società;
• l’esistenza di interessi economici diretti nell’attività imprenditoriale;
• una partecipazione significativa agli utili;
• oppure un ruolo di fatto nell’organizzazione aziendale.
Fideiussore familiare
Si tratta di una fattispecie assai frequente nella prassi bancaria, nella quale la concessione del credito viene subordinata al rilascio di garanzie personali da parte dei familiari dell’imprenditore, spesso del tutto estranei all’attività economica esercitata.
Alla luce dell’orientamento sopra richiamato, il familiare dell’imprenditore può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore quando emerga la sua sostanziale estraneità all’attività economica.
Assumono particolare rilievo:
• l’assenza di cariche amministrative;
• la mancata partecipazione alla gestione;
• l’inesistenza di poteri decisionali;
• l’assenza di partecipazioni societarie significative;
• la mancanza di un interesse economico diretto nell’attività garantita.
In tali casi la fideiussione può essere qualificata come atto posto in essere per ragioni affettive, familiari o solidaristiche, e non quale manifestazione di attività imprenditoriale propria come, ad esempio, nel caso:
• del coniuge casalingo;
• del genitore pensionato;
• del familiare lavoratore dipendente;
• del parente formalmente socio ma privo di ogni ruolo operativo.
Il ruolo del fideiussore nelle procedure promosse dal debitore garantito
Diversa è l’ipotesi in cui non sia il fideiussore ad accedere ad una procedura di composizione della crisi, bensì il debitore principale garantito.
In tali casi occorre preliminarmente richiamare il principio generale di autonomia soggettiva delle obbligazioni del fideiussore rispetto alla procedura cui accede il debitore principale.
Sebbene, infatti, la fideiussione presenti carattere accessorio rispetto all’obbligazione garantita, l’apertura di una procedura di sovraindebitamento in capo al debitore non determina automaticamente effetti liberatori nei confronti del garante, salvo specifiche previsioni del piano o diverse pattuizioni con il creditore.
Trova quindi applicazione il principio generale secondo cui il creditore conserva il diritto di agire nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, anche durante la procedura instaurata dal debitore principale.
Il principio risulta coerente con la disciplina generale degli effetti dell’omologazione nelle procedure concorsuali previste dall’art. 154 CCII, in continuità con l’art. 184 l.fall., secondo cui l’efficacia della procedura nei confronti del debitore non si estende automaticamente ai coobbligati ed ai fideiussori.
Ne consegue che l’omologazione della procedura del debitore principale non produce, di regola, l’estinzione della garanzia fideiussoria, permanendo il diritto del creditore di richiedere al garante il pagamento dell’intero importo originariamente dovuto, nei limiti della garanzia prestata.
La posizione del fideiussore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore
Nell’ambito della procedura di cui agli art. 67 e ss. CCII, l’omologazione del piano del consumatore (oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore) produce effetti esclusivamente nei confronti del debitore che vi accede.
Pertanto, qualora il debitore principale ottenga una falcidia del debito o una dilazione dei pagamenti, il creditore può comunque agire integralmente nei confronti del fideiussore per il recupero dell’importo non soddisfatto dalla procedura.
Il fideiussore, una volta adempiuto, potrà insinuarsi nei diritti del creditore mediante azione di surrogazione o agire in regresso nei confronti del debitore principale; tuttavia, l’utilità concreta di tali azioni potrebbe risultare fortemente limitata proprio dagli effetti esdebitatori derivanti dalla procedura.
Risulta infatti controversa la possibilità, per il fideiussore, di esercitare efficacemente il regresso nei confronti del debitore esdebitato, posto che l’esdebitazione mira proprio alla liberazione del debitore dai debiti residui non soddisfatti.
Il fideiussore nel concordato minore
Analoga è la disciplina nel concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII.
Anche in tale procedura l’efficacia dell’omologazione resta limitata al debitore proponente e non si estende automaticamente ai garanti.
L’art. 79 comma 5, CCII consente tuttavia specifiche previsioni del piano volte a limitare la responsabilità del fideiussore, dei coobbligati e degli obbligati in via di regresso.
Resta comunque necessario verificare la concreta opponibilità di tale previsione al creditore, in relazione all’accettazione della proposta e agli effetti derivanti dall’omologazione.
La posizione del garante può tuttavia assumere rilevanza indiretta ai fini della convenienza della proposta. In presenza di fideiussioni capienti, infatti, il creditore potrebbe essere meno incentivato ad aderire alla proposta concordataria, potendo confidare nell’integrale soddisfacimento mediante escussione del garante.
Da ciò deriva, nella prassi, la frequente necessità di coinvolgere anche il fideiussore nella ristrutturazione complessiva dell’esposizione debitoria, mediante procedure autonome oppure attraverso accordi transattivi collegati.
La posizione del fideiussore nella liquidazione controllata
Nella liquidazione controllata il creditore mantiene integralmente il diritto di agire nei confronti del fideiussore per la parte di credito non soddisfatta all’esito della liquidazione.
L’apertura della procedura liquidatoria non determina infatti alcuna sospensione automatica delle azioni verso i coobbligati estranei alla procedura.
Anche in questo caso il fideiussore che abbia adempiuto acquista un diritto di regresso verso il debitore principale; tuttavia, qualora quest’ultimo ottenga successivamente l’esdebitazione ex art. 278 CCII, il diritto del garante potrebbe risultare, sul piano concreto, difficilmente esercitabile.
Conclusioni
La gestione della crisi del debitore principale e quella del fideiussore richiedono pertanto una valutazione coordinata, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello strategico, al fine di evitare che gli effetti della procedura si traducano in un mero trasferimento dell’esposizione debitoria sul garante.
L’evoluzione giurisprudenziale in materia evidenzia inoltre una progressiva valorizzazione dell’effettiva posizione soggettiva del fideiussore, imponendo un accertamento concreto del collegamento tra garanzia prestata e attività imprenditoriale esercitata. In tale prospettiva, l’analisi casistica assume un ruolo centrale nella valutazione dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII.
