Emanuele Ballerini

Concordato minore ed imprenditore individuale cancellato: la Cassazione compone il contrasto interpretativo (Cass. 16 giugno 2026, n. 20141)

1. Premessa

Nel precedente contributo dedicato al rapporto tra concordato minore ed imprenditore cessato (Concordato minore e imprenditore cessato: ammissibilità della ditta individuale e limiti per la società cancellata) era stato evidenziato come la giurisprudenza di merito avesse progressivamente sviluppato due contrapposti orientamenti interpretativi circa la portata applicativa dell'art. 33, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La questione riguardava, in particolare, la possibilità per l'ex imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese di accedere al concordato minore, nonostante la previsione secondo cui «la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile».

Con la sentenza 16 giugno 2026, n. 20141, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta in maniera espressa sulla questione, aderendo all’orientamento interpretativo più restrittivo e offrendo indicazioni destinate ad incidere significativamente sulla successiva prassi operativa.

2. Il contrasto giurisprudenziale antecedente

Come evidenziato in precedenza, parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto che la cancellazione della ditta individuale non determinasse l'estinzione del debitore, permanendo la soggettività giuridica della persona fisica.

Secondo tale impostazione, seguita da diversi tribunali, l'art. 33, comma 4, CCII avrebbe dovuto essere interpretato alla luce dell'effetto estintivo proprio delle società cancellate ai sensi dell'art. 2495 c.c., senza poter essere automaticamente esteso all'imprenditore individuale.

Accanto a tale orientamento si era progressivamente affermata una diversa lettura, maggiormente aderente al dato letterale della disposizione, secondo la quale la cancellazione dal Registro delle imprese costituirebbe causa ostativa all'accesso al concordato minore indipendentemente dalla natura individuale o collettiva dell'impresa.

La sentenza n. 20141/2026 si colloca espressamente nel solco di questa seconda impostazione.

3. Le argomentazioni della Cassazione

La Corte muove da un'interpretazione che definisce non soltanto letterale, ma anche storica, logica, sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 33, comma 4, CCII.

Secondo la Suprema Corte, il legislatore avrebbe inteso subordinare l'accesso al concordato minore alla permanenza dell'iscrizione nel Registro delle imprese, quale indice della persistenza dell'attività economica organizzata e del relativo centro di imputazione, reputando incompatibile con tale presupposto la scelta dell'imprenditore che, pur in presenza di una consistente esposizione debitoria, proceda alla cancellazione.

Particolarmente significativa appare la valorizzazione della funzione negoziale del concordato minore.

La Corte osserva infatti che gli adempimenti previsti dagli artt. 74 e 75 CCII presuppongono la persistente esistenza dell'attività imprenditoriale e di una struttura documentale ancora riferibile all'impresa, richiamando espressamente la documentazione, le dichiarazioni fiscali, gli elenchi e le scritture contabili richiesti dalla disciplina codicistica.

La Suprema Corte attribuisce inoltre rilievo alla scelta operata dal legislatore delegato nell'ambito del complessivo sistema del CCII, osservando che l'art. 33, comma 4, costituisce una disposizione speciale introdotta proprio per evitare che l'imprenditore possa unilateralmente sottrarsi al regime concorsuale tipico mediante la cancellazione dal Registro delle imprese e successivamente accedere a strumenti di regolazione caratterizzati da una più accentuata componente negoziale.

La sentenza sottolinea altresì che la permanenza della persona fisica quale centro di imputazione dei rapporti giuridici non è elemento sufficiente a superare la preclusione normativa, poiché il legislatore ha consapevolmente utilizzato la nozione di «imprenditore cancellato dal Registro delle imprese», senza distinguere tra imprenditore individuale e collettivo. La mancata previsione di una deroga per l'impresa individuale viene quindi letta quale indice significativo della volontà legislativa di estendere il divieto ad entrambe le categorie.

La scelta di cancellarsi dal Registro delle imprese viene pertanto considerata dalla Corte incompatibile con la successiva volontà di utilizzare uno strumento concordatario, in quanto la cancellazione determinerebbe il venir meno del presupposto soggettivo e funzionale richiesto per l'accesso alla procedura.

4. L'esclusione anche del concordato minore liquidatorio

Uno dei profili più significativi della decisione concerne il superamento dell'orientamento che aveva prospettato la sopravvivenza di uno spazio applicativo per il concordato minore a contenuto liquidatorio assistito da apporti esterni.

La Cassazione esclude espressamente tale possibilità.

Secondo i giudici di legittimità, una volta intervenuta la cancellazione dal Registro delle imprese, l'unico strumento concorsuale coerente con il sistema delineato dal CCII resta la liquidazione controllata.

La Corte evidenzia altresì che la liquidazione controllata consente l'esercizio di azioni recuperatorie, risarcitorie e di inefficacia, assicurando una più ampia tutela della garanzia patrimoniale dei creditori.

Particolarmente incisiva appare l'affermazione secondo cui il debitore non vanta un diritto soggettivo perfetto all'esdebitazione, trattandosi piuttosto di un beneficio rimesso alle scelte discrezionali operate dal legislatore nel bilanciamento con la tutela del credito.

5. Il principio di diritto

La sentenza enuncia il seguente principio:

«La domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio».

L'enunciazione appare destinata ad incidere significativamente sulla prassi applicativa degli OCC e sull'attività dei professionisti incaricati della predisposizione delle procedure di sovraindebitamento.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 20141/2026 segna verosimilmente la conclusione del contrasto interpretativo sviluppatosi nei primi anni di applicazione del Codice della crisi.

La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione privilegia un'interpretazione rigorosa dell'art. 33, comma 4, CCII e supera l'orientamento che distingueva la posizione dell'imprenditore individuale da quella delle società cancellate.

Ne consegue che l'ex imprenditore individuale che abbia già richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese non potrà più accedere al concordato minore, neppure quando intenda formulare una proposta esclusivamente liquidatoria assistita da apporti esterni.

La liquidazione controllata si conferma pertanto quale unico strumento concorsuale praticabile per il debitore già cancellato, con una scelta interpretativa che, pur suscettibile di rilievi sul piano delle opportunità sistematiche, appare oggi destinata a costituire il punto di riferimento per la successiva elaborazione giurisprudenziale.

7. La soluzione della Cassazione convince?

La soluzione adottata dalla Cassazione appare destinata a incidere significativamente sulla platea dei soggetti concretamente ammessi al concordato minore e, sebbene presenti indubbi profili di coerenza rispetto al dato letterale dell'art. 33, comma 4, CCII, non sembra sottrarsi ad alcune possibili considerazioni critiche.

In primo luogo, la sentenza valorizza in maniera preponderante la scelta legislativa di subordinare l'accesso al concordato minore alla permanenza dell'iscrizione nel Registro delle imprese, attribuendo alla cancellazione una valenza sostanzialmente preclusiva, indipendentemente dalla circostanza che, nel caso dell'impresa individuale, la cancellazione non comporti l'estinzione del debitore, ma esclusivamente la cessazione dell'attività economica.

Sotto tale profilo, non appare del tutto persuasivo il superamento della distinzione, ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza di merito, tra imprenditore collettivo e imprenditore individuale. Mentre nel primo caso la cancellazione determina l'estinzione del soggetto giuridico ai sensi dell'art. 2495 c.c., nel secondo continua a permanere la persona fisica titolare delle obbligazioni, la quale resta esposta alle iniziative esecutive dei creditori e continua ad essere destinataria delle misure di regolazione della crisi previste dal Codice.

La scelta interpretativa accolta dalla Suprema Corte comporta inoltre una significativa riduzione degli strumenti concretamente accessibili all'ex imprenditore individuale.

Quest'ultimo, infatti, una volta cessata l'attività e intervenuta la cancellazione, non potrà, nella maggior parte dei casi, accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto l’indebitamento trae normalmente origine dall’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, né potrà proporre un concordato minore, residuando quale unico percorso praticabile la liquidazione controllata.

Tale approdo potrebbe apparire non pienamente coerente con la finalità, più volte affermata dal legislatore del Codice della crisi, di favorire il ricorso a strumenti negoziali e soluzioni concordate della crisi, valorizzando, ove possibile, iniziative del debitore idonee ad assicurare una soddisfazione dei creditori superiore a quella conseguibile mediante una liquidazione meramente atomistica del patrimonio.

Particolarmente discutibile potrebbe inoltre apparire l'esclusione assoluta del concordato minore liquidatorio assistito da apporti esterni. Una parte della giurisprudenza di merito aveva infatti evidenziato come tale tipologia di proposta possa risultare, in concreto, maggiormente satisfattiva per i creditori rispetto alla liquidazione controllata, soprattutto nelle ipotesi in cui terzi siano disponibili a destinare risorse ulteriori alla regolazione della crisi.

Resta tuttavia da verificare se l'orientamento espresso dalla sentenza n. 20141/2026 sia destinato a consolidarsi definitivamente o se possano emergere future riflessioni, anche in sede legislativa, volte a rimeditare l'opportunità di una preclusione così ampia nei confronti dell'ex imprenditore individuale, tenuto conto delle finalità di reinserimento economico del debitore meritevole e di massimizzazione della soddisfazione dei creditori che permeano l'intera disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

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