
Emanuele Ballerini
Sovraindebitamento familiare e art. 66 CCII: stato dell’arte e questioni interpretative
1. Premessa
Le procedure familiari costituiscono uno degli istituti di maggiore interesse nell'attuale disciplina del sovraindebitamento.
Pur non rappresentando una novità assoluta del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, esse hanno trovato nell'art. 66 CCII una regolamentazione organica che ne ha consolidato l'ambito applicativo e i principali profili operativi.
L'art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di regolazione della crisi quando siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.
La disciplina è finalizzata a consentire una gestione coordinata di situazioni debitorie caratterizzate da una significativa interconnessione economica e patrimoniale tra i componenti del nucleo familiare, fenomeno frequentemente riscontrabile in presenza di:
• fideiussioni reciproche;
• mutui cointestati;
• obbligazioni solidali;
• indebitamento derivante dall'attività economica di uno dei componenti della famiglia.
Nonostante la codificazione dell'istituto, permangono numerose questioni interpretative concernenti:
• la nozione di origine comune del sovraindebitamento;
• l'ammissibilità di procedure eterogenee;
• il trattamento dei debitori non consumatori;
• il coordinamento tra masse attive e passive;
• gli effetti delle cause di inammissibilità riferibili a uno soltanto dei familiari;
• i limiti soggettivi dell'art. 66 CCII.
Su tali aspetti non si registra ancora un orientamento pienamente uniforme della giurisprudenza di merito.
Il presente contributo si propone pertanto di esaminare i principali problemi applicativi dell'art. 66 CCII e le soluzioni finora emerse nelle decisioni dei tribunali.
2. Dalla Legge 3/2012 all’art. 66 CCII
La disciplina delle procedure familiari non costituisce una novità assoluta del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Già la Legge n. 3/2012, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 176/2020, aveva infatti previsto all'art. 7-bis la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un'unica procedura di composizione della crisi quando conviventi o quando il sovraindebitamento avesse un'origine comune.
L'introduzione dell'art. 7-bis ha rappresentato il punto di arrivo di un'evoluzione giurisprudenziale maturata negli anni precedenti, nel corso della quale numerosi tribunali avevano valorizzato esigenze di economia processuale e di coordinamento delle posizioni debitorie riconducibili al medesimo nucleo familiare, ammettendo ricorsi contestuali o trattazioni unitarie in presenza di passività e patrimoni strettamente interconnessi.
Il Codice della crisi ha recepito e sistematizzato tale esperienza attraverso l'art. 66 CCII, che disciplina in modo organico le procedure familiari, prevedendo la possibilità di presentare un unico ricorso e di elaborare un progetto unitario di regolazione della crisi, nel rispetto della separazione delle masse attive e passive dei singoli debitori.
La ratio dell'istituto è duplice: da un lato favorire una gestione coordinata di situazioni debitorie strettamente collegate sul piano economico e familiare, dall'altro contenere i costi procedurali ed evitare soluzioni tra loro incoerenti rispetto a crisi che, pur coinvolgendo soggetti distinti, presentano una matrice sostanzialmente unitaria.
Il Correttivo-ter è successivamente intervenuto su alcuni profili della disciplina, senza tuttavia eliminare le principali questioni interpretative che ancora caratterizzano l'applicazione dell'art. 66 CCII.
3. La nozione di “origine comune” del sovraindebitamento
Uno dei temi più controversi riguarda il significato della locuzione "origine comune".
Una prima interpretazione riconduce l'origine comune del sovraindebitamento all'esistenza di un collegamento causale diretto tra le obbligazioni dei diversi componenti del nucleo familiare, come avviene nelle ipotesi di coobbligazioni, fideiussioni reciproche o finanziamenti destinati al medesimo progetto familiare.
Secondo un diverso orientamento, invece, la disposizione deve essere letta in senso più ampio, ritenendo sufficiente l'esistenza di una connessione economica e funzionale tra le esposizioni debitorie, purché riconducibile a scelte economiche che abbiano interessato unitariamente il nucleo familiare.
Le prime pronunce che si sono occupate della questione sembrano mostrare una certa apertura verso questo secondo approccio, privilegiando una valutazione sostanziale delle cause che hanno determinato il sovraindebitamento del nucleo familiare.
In tale prospettiva assumono particolare rilievo le fattispecie nelle quali l'indebitamento deriva da operazioni economiche funzionali agli interessi del nucleo familiare, come nel caso di finanziamenti destinati all'acquisto dell'abitazione familiare ovvero di garanzie prestate da un coniuge a sostegno dell'attività economica dell'altro.
Particolarmente significativa appare la recente pronuncia del Tribunale di Rimini del 24 luglio 2025, che ha ritenuto ammissibile la proposizione congiunta di una domanda di esdebitazione dell'incapiente da parte di due coniugi conviventi, valorizzando proprio la comune origine dell'indebitamento e le esigenze di economia processuale sottese all'art. 66 CCII.
La decisione appare coerente con una lettura sostanziale della nozione di origine comune del sovraindebitamento, desunta dall'unitarietà delle scelte economiche che hanno determinato la crisi del nucleo familiare.
4. Ambito applicativo dell’art. 66 CCII: procedure eterogenee e limiti operativi dell’istituto
Altra questione dibattuta è quella relativa all’ambito applicativo dell'art. 66 CCII e, in particolare, la possibilità di utilizzare la procedura familiare quando i componenti del nucleo presentino differenti qualificazioni soggettive ovvero intendano accedere a strumenti diversi di regolazione della crisi.
Occorre considerare che il legislatore ha espressamente contemplato l'ipotesi della presenza, all'interno della medesima procedura familiare, di soggetti aventi qualificazioni differenti.
L'art. 66, comma 5, CCII prevede infatti che, qualora uno dei debitori non sia consumatore, al progetto unitario si applichino le disposizioni sul concordato minore.
La previsione conferma che l'eterogeneità soggettiva non costituisce, di per sé, un ostacolo all'accesso alla procedura familiare, pur lasciando aperte le questioni relative alla compatibilità tra strumenti diversi di regolazione della crisi e all’applicabilità dell’istituto a fattispecie diverse dal concordato minore.
Con riguardo alla prima questione, alcune pronunce di merito hanno ritenuto che la procedura familiare presupponga l’omogeneità dello strumento utilizzato.
Tale impostazione è stata espressamente sostenuta dal Tribunale di Bari, Sezione IV civile, con provvedimento dell'8 ottobre 2023, secondo cui la procedura familiare prevista dall'art. 66 CCII può operare soltanto quando tutti i componenti del nucleo propongano il medesimo strumento di regolazione della crisi.
Nel caso esaminato il Tribunale ha escluso la possibilità di trattare unitariamente una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore e una domanda di esdebitazione dell'incapiente, disponendo la separazione delle relative procedure.
Quanto, invece, alla possibilità di proposizione della procedura familiare per strumenti diversi dal concordato minore, espressamente previsto dall’art. 66 comma 5 CCII, significativo appare il decreto del Tribunale di Lucca del 27 febbraio 2024, che ha escluso l'applicabilità della procedura familiare alla liquidazione controllata.
Secondo il giudice toscano, il riferimento normativo ad un "progetto di risoluzione della crisi" presupporrebbe procedure aventi natura compositiva o negoziale e risulterebbe incompatibile con la liquidazione controllata, caratterizzata invece da una finalità esclusivamente liquidatoria.
La pronuncia del Tribunale di Lucca adotta un approccio prevalentemente letterale dell'art. 66 CCII, tendente a circoscriverne l'ambito applicativo alle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore.
Non sembra pertanto potersi affermare l'esistenza di un vero e proprio contrasto tra i provvedimenti del Tribunale di Bari, del Tribunale di Lucca e del Tribunale di Rimini richiamata al paragrafo 3., poiché le pronunce richiamate affrontano questioni differenti e si collocano in contesti procedurali non sovrapponibili.
Esse evidenziano, tuttavia, la persistente incertezza interpretativa circa l'effettiva estensione applicativa dell'art. 66 CCII e confermano come il rapporto tra procedure familiari e singoli strumenti di regolazione della crisi rappresenti ancora uno dei principali terreni di confronto nella giurisprudenza di merito.
Tale incertezza deriva anche dal fatto che l'art. 66 CCII, pur disciplinando espressamente le procedure familiari, non definisce in modo puntuale il rapporto tra tale istituto e le diverse procedure di sovraindebitamento previste dal Codice, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 5, lasciando alla giurisprudenza il compito di individuarne i confini applicativi.
5. La separazione delle masse e le criticità applicative
Altro profilo delicato delle procedure familiari riguarda il rapporto tra l'unitarietà del procedimento e la necessaria separazione delle posizioni patrimoniali dei singoli debitori.
L'art. 66 CCII non determina infatti alcuna confusione patrimoniale tra i componenti del nucleo familiare, prevedendo espressamente che le masse attive e passive rimangano distinte.
Ne consegue che ciascun debitore conserva la propria posizione debitoria e creditoria, mentre i creditori mantengono le rispettive cause di prelazione e le garanzie riferibili al singolo patrimonio.
La procedura familiare realizza pertanto un coordinamento processuale delle posizioni coinvolte nella crisi, senza incidere sull'autonomia patrimoniale dei soggetti che vi partecipano.
La separazione delle masse costituisce un elemento essenziale dell'istituto e rappresenta il principale limite entro il quale può operare la gestione unitaria della procedura.
Le maggiori difficoltà applicative emergono nei casi in cui le posizioni patrimoniali dei familiari risultino strettamente intrecciate.
Ciò accade, ad esempio, in presenza di beni in comunione, garanzie reciproche, rapporti bancari cointestati, obbligazioni solidali o debiti fiscali riferibili soltanto ad alcuni componenti del nucleo familiare.
In tali situazioni, l'esigenza di una trattazione unitaria della crisi deve essere costantemente bilanciata con il principio della separazione delle masse, evitando che il coordinamento procedurale si traduca in un'alterazione delle posizioni creditorie riferibili ai singoli debitori.
Ne deriva la necessità di una puntuale ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali e dell'esatta individuazione delle passività imputabili a ciascun componente della procedura familiare.
Proprio la gestione dei rapporti patrimoniali caratterizzati da contitolarità, garanzie incrociate o collegamenti economici particolarmente intensi continua a rappresentare uno degli aspetti più complessi nella concreta applicazione dell'art. 66 CCII, ponendo questioni che la giurisprudenza di merito è chiamata progressivamente a definire.
6. Il ruolo dell’OCC nella procedura familiare
La gestione delle procedure familiari attribuisce un ruolo particolarmente rilevante all'Organismo di composizione della crisi. Pur nell'ambito di un procedimento unitario, l'OCC è chiamato a ricostruire separatamente le posizioni debitorie dei singoli componenti del nucleo familiare, verificando la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 66 CCII e l'effettiva origine comune del sovraindebitamento ove la convivenza non costituisca il presupposto di accesso alla procedura.
La relazione dell'Organismo assume pertanto una funzione centrale, poiché deve consentire al giudice e ai creditori di comprendere sia le ragioni della trattazione unitaria sia la composizione delle singole masse attive e passive.
Particolari complessità operative si riscontrano nei casi caratterizzati da patrimoni comuni, garanzie reciproche o obbligazioni solidali, situazioni nelle quali il corretto coordinamento delle posizioni individuali costituisce una condizione essenziale per il buon esito della procedura.
L'attività dell'Organismo assume particolare rilevanza anche nella verifica della convenienza della proposta e nella corretta individuazione dei flussi destinati ai creditori, profili che richiedono un costante bilanciamento tra l'unitarietà del progetto e la separazione delle singole posizioni patrimoniali.
7. Cause di inammissibilità riferibili a un solo familiare
Un tema ancora poco approfondito riguarda gli effetti delle cause ostative riferibili a uno soltanto dei componenti della procedura familiare.
Ci si domanda, ad esempio, se:
• la mala fede di un familiare;
• l’assenza di meritevolezza;
• la presenza di atti in frode;
• precedenti esdebitazioni;
possano travolgere l’intera procedura familiare.
Sebbene procedura familiare non elimina l’autonomia soggettiva dei debitori, pur consentendo una trattazione unitaria delle rispettive posizioni, allo stato non risulta ancora un orientamento giurisprudenziale sulla questione.
8. Convivenza e nozione di famiglia
Un ulteriore profilo interpretativo riguarda l'individuazione dei soggetti che possono accedere alla procedura familiare e il ruolo attribuito dal legislatore al requisito della convivenza.
L'art. 66, comma 2, CCII adotta una nozione particolarmente ampia di famiglia, comprendendo non soltanto il coniuge, ma anche i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016.
La convivenza costituisce uno dei presupposti alternativi che consentono l'accesso alla procedura familiare, potendo la domanda congiunta essere proposta anche in presenza di un'origine comune del sovraindebitamento.
Tale impostazione evidenzia come il legislatore abbia inteso valorizzare non soltanto il dato formale dei rapporti familiari, ma anche l'esistenza di un'effettiva connessione economica tra le posizioni debitorie dei soggetti coinvolti.
La formulazione della norma ha tuttavia dato luogo ad alcuni interrogativi interpretativi, soprattutto con riferimento alle situazioni nelle quali il legame familiare sussiste ma la convivenza sia cessata ovvero non sia mai esistita.
In tali ipotesi assume particolare rilievo l'accertamento dell'origine comune del sovraindebitamento, che può consentire l'accesso alla procedura unitaria anche in assenza di una stabile coabitazione.
Particolare interesse presenta inoltre il tema del coinvolgimento nella procedura di soggetti che, pur non essendo formalmente obbligati per tutti i debiti che hanno determinato la crisi familiare, abbiano contribuito alla realizzazione dell'operazione economica da cui essa è derivata.
In tale prospettiva si colloca la decisione della Corte d'Appello di Ancona del 4 novembre 2025, che ha ammesso l'accesso alla procedura familiare della coniuge che aveva prestato esclusivamente garanzia ipotecaria a favore del mutuo contratto dall'altro coniuge.
La Corte ha ritenuto che la valutazione richiesta dall'art. 66 CCII non possa arrestarsi alla titolarità formale delle obbligazioni, ma debba considerare il concreto coinvolgimento del soggetto nella vicenda economica che ha determinato il sovraindebitamento del nucleo familiare.
La pronuncia sembra confermare una lettura sostanziale dell'istituto, orientata a valorizzare l'effettiva partecipazione dei componenti del nucleo familiare alle dinamiche economiche che hanno generato la crisi, pur nel rispetto dei limiti soggettivi espressamente previsti dall'art. 66 CCII.
Nella medesima prospettiva si colloca anche il già richiamato decreto del Tribunale di Rimini del 24 luglio 2025, che valorizza l'unitarietà sostanziale della crisi familiare e le esigenze di economia processuale nell'applicazione dell'art. 66 CCII.
Pur riguardando una fattispecie diversa da quella esaminata dalla Corte d'Appello di Ancona, la decisione evidenzia una possibile lettura funzionale dell'istituto, orientata alla gestione coordinata di situazioni economicamente e patrimonialmente interconnesse.
9. Considerazioni conclusive
Al di là delle questioni interpretative ancora aperte, la procedura familiare rappresenta uno strumento particolarmente significativo per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento caratterizzate da una forte interconnessione delle posizioni economiche e patrimoniali dei componenti del nucleo familiare.
La possibilità di proporre un unico ricorso consente infatti di contenere i costi procedurali, evitare la duplicazione di attività istruttorie e favorire una valutazione complessiva delle cause che hanno determinato la crisi.
L'art. 66 CCII ha introdotto un meccanismo volto a consentire la gestione coordinata delle situazioni di sovraindebitamento che coinvolgono più componenti del medesimo nucleo familiare, nel rispetto della separazione delle rispettive posizioni patrimoniali.
Le persistenti incertezze interpretative mostrano come la disciplina presenti ancora rilevanti margini applicativi, rispetto ai quali la giurisprudenza è chiamata a svolgere un ruolo significativo nell'individuazione di soluzioni interpretative coerenti.
Le decisioni esaminate evidenziano come l'applicazione dell'art. 66 CCII sia ancora caratterizzata da significativi margini interpretativi, rispetto ai quali la giurisprudenza di merito è chiamata a svolgere un ruolo centrale nella progressiva definizione dei confini dell'istituto.
Rimangono tuttavia aperte questioni di rilevante impatto applicativo, tra cui l'individuazione dell'esatto perimetro della nozione di origine comune del sovraindebitamento, la compatibilità tra differenti strumenti di regolazione della crisi e gli effetti delle cause ostative riferibili a uno soltanto dei componenti del nucleo familiare.
In assenza di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la definizione dei confini applicativi dell'art. 66 CCII continuerà verosimilmente ad essere affidata alla giurisprudenza di merito.
Proprio per tale ragione, le procedure familiari rappresentano oggi uno dei settori più dinamici e in evoluzione dell'intera disciplina del sovraindebitamento.
